Consulente contabile non iscritto all’albo? Compenso comunque dovuto

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Consulente contabile non iscritto all’albo? Compenso comunque dovuto

Il reato di esercizio abusivo della professione di esperto contabile è da ritenersi integrato se le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti siano svolte da chi non è iscritto ai relativi albi professionali in modo continuativo, organizzato e retribuito, creando, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione.

La condotta “abituale”, ritenuta punibile, deve essere posta in essere con le oggettive apparenze di un legittimo esercizio professionale, perché solo a questa condizione, in presenza di atti non riservati per sé stessi, si viola il principio della generale riserva riferita alla professione in quanto tale, con correlativo tradimento dell’affidamento dei terzi.

Laddove tali apparenze mancano, sia per difetto di abitualità, organizzazione o remunerazione, sia perché il soggetto agente espliciti in modo inequivoco che egli non è munito di quella specifica abilitazione e opera in forza di altri titoli o per esperienza personale, si è fuori dell’applicazione dell’art. 348 c.p.

Esercizio abusivo della professione di esperto contabile, esclusione 

E’ stata cassata, dalla Suprema corte, una sentenza di appello che aveva concluso per la nullità di un contratto di consulenza intervenuto tra una ditta individuale e un ragioniere sulla base del solo riscontro della coincidenza tra le attività svolte da quest’ultimo e quelle di esclusiva competenza degli esperti contabili, senza preoccuparsi di verificare se la condotta in concreto tenuta dal predetto avesse creato l’apparenza dell’iscrizione all’albo professionale di riferimento.

Nel caso di specie, i giudici di gravame non avevano considerato la circostanza, pur riferita in decisione, che il ricorrente era in possesso del titolo di ragioniere ed era iscritto alla Camera di Commercio al ruolo dei periti e degli esperti della sub categoria Tributi.

Era stato dunque omesso, dalla Corte territoriale, il riscontro di tutti gli elementi ai quali l’ordinamento ricollega, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, la nullità del contratto relativo allo svolgimento delle attività tipiche della professione dell’esperto contabile.

Al ragioniere che tiene la contabilità spetta il compenso

Per questo la Corte di cassazione, con ordinanza n. 15004 del 28 maggio 2021, ha accolto il ricorso del professionista contro la decisione che, in entrambi i gradi di merito, aveva negato la sussistenza di un diritto al compenso per le attività svolte in favore della ditta individuale, dopo l’entrata in vigore della riforma della professione di commercialista e di esperto contabile di cui al D.lgs. n. 139/2005.

Nella loro decisione, gli Ermellini hanno richiamato la pronuncia a Sezioni Unite penali n. 11545/2012 con la quale è stato espressamente riconosciuto che non commette violazioni il professionista non iscritto all’Albo che dichiari esplicitamente di non essere in possesso della specifica abilitazione e di operare con altri titoli o per esperienza personale acquisita.

Ed è stata richiamata anche la decisione con cui le Sezioni unite civili hanno affermato la validità di contratti aventi ad oggetto analoghe prestazioni, nonché evidenziato che le attività, tra le altre, di tenuta delle scritture contabili dell’impresa, di redazione dei modelli Iva o per la dichiarazioni dei redditi, di effettuazione di conteggi ai fini Irap, Ici o altre imposte, non rientrano nell’ambito di quelle riservate ai dottori commercialisti e ai ragionieri (Cass. n. 8386/2019).

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

In definitiva, è stato affermato il seguente principio di diritto: “Le condotte di tenuta della contabilità aziendale, redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettuazione dei relativi pagamenti, nel vigore del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139, integrano il reato di esercizio abusivo della professione di esperto contabile, se svolte da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione”.

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