Consolidato salvo se la fusione straordinaria avviene senza soluzione di continuità
Pubblicato il 03 febbraio 2018
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Oggetto della risoluzione n. 13/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate è l’applicazione in via analogica dell'articolo 13, commi 5 e 6 del Dm 9 giugno 2004 ad una fusione per incorporazione di una società consolidante in una società esterna al consolidato, quando il soggetto incorporante è una SPAC (Special Purpose Acquisition Company), ossia un veicolo neocostituito, o che può essere considerato come tale, in quanto non ha una propria operatività ed è stato costituito al solo scopo di individuare una società target e incorporarla dopo l'acquisto.
Questo il quesito posto all’Amministrazione finanziaria da una società che ha presentato un interpello probatorio a seguito di una complessa operazione straordinaria in presenza del regime fiscale del consolidato.
Quando la fusione per incorporazione non fa venir meno il regime del consolidato fiscale
Con la risoluzione n. 13/2018, l’Agenzia ricorda che il Dlgs n. 156/2015 ha modificato, con effetto dal 1° gennaio 2016, l'articolo 124 del Tuir, che disciplina l'interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio.
In particolare, il comma 5, precisa che in caso di fusione dell'ente controllante con società terze il consolidato può continuare solo se il nuovo soggetto "sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dagli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime".
Nel caso oggetto dell’interpello, dato che il soggetto risultante dalla fusione tra Beta e Alfa subentra in tutte le posizioni giuridiche attive e passive di Beta, l'incorporazione "non determina alcun mutamento nella situazione di controllo nei confronti delle società già aderenti al consolidato dell'incorporata/ex consolidante".
Ne deriva che è possibile proseguire con il regime fiscale del consolidato e, quindi, con la tassazione di gruppo, con efficacia già dal periodo d’imposta nel quale ha effetto la fusione (ossia dall’anno 2017), per il periodo residuo del triennio di validità dell’opzione.
Secondo l’Agenzia, nel presupposto che continuino ad essere integrate le disposizioni relative al regime della tassazione di gruppo e quelle relative alla disciplina delle fusioni, non sussistono preclusioni alla continuazione del consolidato fiscale.
Non applicabilità dell'articolo 13, commi 5 e 6, Dm 9 giugno 2004
Relativamente alla non applicabilità in via analogica all'operazione in esame della disciplina relativa all'ipotesi in cui un soggetto controllante non riveste più il ruolo di consolidante poiché opta per un altro consolidato in qualità di soggetto consolidato (articolo 13, commi 5 e 6, Dm 9 giugno 2004), l'Agenzia ritiene nella risoluzione n. 13/2018 – come prospettato anche dall’istante – che non si applica in via analogica il citato disposto normativo ad una fusione per incorporazione di una società consolidante in una società esterna al consolidato.
In base al suddetto articolo 13, infatti, dovrebbe cadere automaticamente il consolidato a seguito del venir meno del ruolo di consolidante di Alfa. Mentre, conclude l’Agenzia che “lo specifico ruolo di Beta fa ritenere che in questo caso il consolidato non abbia cambiato, di fatto, la consolidante, diversamente da quanto invece avviene in occasione di fusioni di consolidanti con società esterne al consolidato, preesistenti e dotate di una loro autonoma attività”.
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