Consolidato nazionale. Compensazione crediti anche senza compilazione del quadro CK

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L’articolo 43-ter del dpr 602/1973 prevede una particolare disposizione agevolativa per le aziende facenti parte di gruppi societari, in base alla quale la cessione delle eccedenze Ires può aver luogo anche se il credito d’imposta non risulta dalla dichiarazione e sia nella stessa chiesto a rimborso oppure sia ceduto per atto pubblico o scrittura privata autenticata e la cessione sia notificata al Fisco. E’ solo necessario che il cedente indichi nella propria dichiarazione (quadro RK di Unico o quadro CK del Cnm) gli estremi dei soggetti cessionari e gli importi a loro ceduti.

Con la sentenza n. 157/02/2011, la Ctp di Modena è intervenuta in merito ad una vicenda in cui una società compensava un proprio credito Ires con propri debiti Irap. Alla società era giunta comunicazione di irregolarità per non aver indicato nel quadro CK la propria intenzione di utilizzare il maggior credito Ires per effettuare la citata compensazione.

I giudici modenesi, nell’accogliere il ricorso, hanno sostenuto che una consolidante può compensare i propri crediti con propri debiti tributari senza che venga applicata la disposizione relativa alla cessione di eccedenze di imposta infragruppo (art. 43-ter), ma piuttosto quella relativa al riporto a nuovo delle eccedenze Ires (art. 118 Tuir).

Di conseguenza, si è giunti alla conclusione che l’eccedenza utilizzata dalla capogruppo rientrava nella sua piena disponibilità, indipendentemente dal fatto che la stessa sia stata indicata nel quadro CK del modello Consolidato nazionale e mondiale. Ne deriva che anche se la consolidante non ha espressamente indicato la sua intenzione di utilizzare in compensazione i crediti Ires con i propri debiti tributari, l’utilizzo delle eccedenze in compensazione non può essere precluso.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 4 - Consolidato: il dato omesso non blocca la compensazione - Acierno

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