Consolidato e perdite pregresse. Trasferimento di eccedenze di interessi passivi

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Consolidato e perdite pregresse. Trasferimento di eccedenze di interessi passivi

L’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trasferimento delle eccedenze di interessi passivi al consolidato in presenza di perdite anteriori all’ingresso nel gruppo.

Con riferimento all’esercizio di attività diverse da quelle finanziarie, la risoluzione n. 67 dell’11 luglio 2019 sottolinea come, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, il comma 7 dell'articolo 96 del Tuir consenta ai partecipanti al consolidato di sfruttare, nell'ambito del gruppo, le eccedenze di risultato operativo lordo (Rol) non utilizzate da una società per permettere la deduzione dal reddito complessivo di gruppo delle quote di interessi indeducibili di altre società con Rol incapiente.

Ciò vale sia per le eccedenze di periodo e sia per quelle oggetto di riporto in avanti ma non per quelle esistenti prima dell’ingresso nel gruppo.

Infatti, per queste ultime vige un divieto concernente la conferibilità alla fiscal unit.

Condizione per trasferire al consolidato le eccedenze di interessi passivi in presenza di perdite pregresse

La consolidata che presenti un'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili e che abbia delle perdite fiscali anteriori all’entrata nel gruppo, e quindi non trasferibili a questo, può portare in abbattimento del reddito complessivo del consolidato detta eccedenza soltanto qualora la stessa società abbia trasmesso al consolidato un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili.

Agendo diversamente, si avrebbe un aggiramento del divieto di trasferimento al consolidato delle perdite fiscali pregresse.

Il principio esposto è valido solo se la società consolidata abbia effettivamente la possibilità di utilizzare le perdite fiscali pregresse a scomputo del proprio reddito imponibile di periodo.

Diversa è la questione qualora la consolidata, pur avendo perdite fiscali pregresse, consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l’esercizio sociale a zero: qui il rischio di aggiramento del divieto suddetto non sussiste.

In tale ipotesi, infatti, non esiste la possibilità di utilizzazione delle perdite pregresse a scomputo del reddito di periodo, per cui l’ammontare delle perdite fiscali pregresse all’opzione del consolidato rimane inalterato.

Quindi la consolidata può trasferire al gruppo:

  • sia l’eventuale perdita fiscale di periodo;
  • sia la parte di interessi passivi indeducibili che trova capienza nelle eccedenze di Rol conferite dalle altre consolidate.

Ancora, se la consolidata consegue un risultato di periodo positivo, per evitare l’aggiramento del divieto di trasferire al consolidato perdite fiscali pregresse, è necessario sottrarre dall’ammontare di interessi passivi indeducibili da trasferire al consolidato l’ammontare delle perdite fiscali pregresse utilizzate ad abbattimento del risultato individuale di periodo.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 13 aprile 2011 - Sì al riporto delle perdite fiscali nelle operazioni straordinarie che non interrompono il consolidato fiscale – Moscioni

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