Consolidato. Deduzione ACE dopo le perdite
Pubblicato il 24 marzo 2021
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Per i soggetti aderenti al regime del consolidato fiscale occorre utilizzare prioritariamente le perdite ed i crediti d'imposta e dopo le agevolazioni ACE.
Lo specifica il principio di diritto n. 7 del 23 marzo 2021 in cui l’Agenzia delle Entrate tratta dell’utilizzo dell’ACE.
Disciplina ACE
Il normativa ACE (DL n. 201/2011 e DM 3 agosto 2017) consiste nella possibilità di portare in deduzione, dal reddito complessivo netto, l'importo corrispondente al rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio.
L’agevolazione fiscale si applica dopo aver scorporato le eventuali perdite pregresse dal reddito dell'esercizio. L'importo del rendimento nozionale viene portato a riduzione del reddito complessivo netto dichiarato, decurtato delle eventuali perdite di periodo e pregresse; in caso di eccedenze, il riporto è ai periodi d'imposta successivi.
Disciplina ACE e consolidato nazionale
In presenza di società ed enti partecipanti al regime del consolidato nazionale, l'importo corrispondente al rendimento che supera il reddito complessivo netto dichiarato va dedotto dal reddito complessivo globale netto di gruppo dichiarato fino a concorrenza dello stesso. Se c’è una eccedenza che non trova capienza a livello di gruppo, passa alla singola consolidata.
In ogni caso, sia per il singolo che per il gruppo, l’Ace agisce sul reddito complessivo decurtato delle perdite pregresse. Considerando anche l’art. 84 del Tuir, ancor prima delle perdite pregresse (che comunque precedono l’ACE) vanno utilizzati gli eventuali crediti d’imposta.
Dunque, in presenza di crediti di imposta in scadenza, di perdite pregresse e di eccedenze ACE, si devono prima utilizzare i crediti d’imposta, poi le perdite ed a seguire l’ACE. Le eccedenze che non trovano capienza nel reddito di gruppo tornano alla consolidata che può servirsene nei periodi d’imposta successivi o trasformarle, in base al Decreto ACE, in credito Irap. Ciò vale anche se non vi sono perdite pregresse.
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