Conguagli fiscali INPS su pensioni
Pubblicato il 26 febbraio 2016
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Con messaggio n. 838 del 23 febbraio 2016, l’INPS ha descritto le operazioni di conguaglio fiscale su pensioni derivanti dall’elaborazione dei modelli CU 2016 - redditi 2015, demandate all’Istituto nella qualità di sostituto d’imposta.
Operazioni di conguaglio 2015
Le operazioni di conguaglio fiscale 2015 sulle prestazioni pensionistiche erogate dall’INPS sono state attuate secondo le seguenti modalità:
- per i redditi di pensione annui di importo inferiore a 18.000 € e con debiti superiori a 100 € è stato applicato automaticamente il debito d’imposta, con rate di pari importo, sulle prestazioni in pagamento a decorrere dalla data del 1° marzo fino all’effettivo saldo;
- per i redditi di pensione annui di importo superiore a 18.000 € e per quelli di importo inferiore a 18.000 €, ma con debito inferiore a 100 € il debito d’imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti sono risultate pari o superiori alle relative capienze.
Gestione delle incapienze
Per quanto riguarda la gestione delle ipotesi di incapienza dei pensionati con redditi annui superiori a 18.000 €, i soggetti contribuenti sono stati suddivisi in due categorie:
- i pensionati che, ai fini del prelievo del debito fiscale, nonostante l’azzeramento della prestazione del mese di marzo, continuano ad avere un residuo debito, che andrà ad estinguersi nel mese di aprile;
- i pensionati che, dopo l’azzeramento della pensione del mese di marzo e aprile, continueranno ad avere un debito d’imposta nei mesi successivi al mese di aprile.
Per i contribuenti riconducibili alla prima categoria l’INPS ha applicato automaticamente il debito d’imposta sulle prestazioni in pagamento alla data del 1° marzo e del 1° aprile, con azzeramento della cedola di marzo e fino a capienza della cedola di aprile.
Per i contribuenti riconducibili alla seconda categoria, invece, sono state inviate le comunicazioni in merito al prelievo fiscale a marzo e sulla relativa prosecuzione sulle prestazioni in pagamento nei mesi di aprile e successivi, fino all’effettivo saldo. Gli stessi potranno, tuttavia, manifestare la volontà di versare il debito residuo in un’unica soluzione.
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