Congedo per malattia, vige l’obbligo di reperibilità
Pubblicato il 26 novembre 2021
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Il regime di subordinazione permane anche in caso di malattia. Ciò significa che sussiste l’obbligo di reperibilità anche durante il periodo di congedo per malattia. Quindi, il lavoratore è tenuto a comunicare, sia all’INPS che al datore di lavoro, la variazione del suo indirizzo per espletare la visita di controllo.
Tuttavia, se il lavoratore ha comunicato la variazione di indirizzo all’INPS e la visita di controllo è stata tentata a un indirizzo differente da quello correttamente comunicato per fatto imputabile all’INPS, è esclusa l’assenza ingiustificata del lavoratore nei confronti del proprio datore, al quale la variazione non sia stata comunicata.
A specificarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36729 del 25 novembre 2021.
Obbligo di reperibilità durante la malattia, il caso
La vicenda riguarda un lavoratore che, assente per malattia, non aveva comunicato al datore di lavoro ma solamente all’INPS il nuovo indirizzo presso cui sarebbe stato reperibile per le visite mediche di controllo. L’INPS, nonostante la comunicazione di variazione fosse stata fatta in tempo e correttamente, aveva commesso un errore recandosi presso l’indirizzo precedente del dipendente, cosicché la visita non aveva poi avuto luogo.
Obbligo di reperibilità durante la malattia, la sentenza
Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito che durante il periodo di malattia il rapporto di lavoro è solo sospeso ma comunque sussistente. Dunque, permane il potere di controllo in capo al datore di lavoro nei confronti del lavoratore, con la conseguenza per cui il lavoratore stesso deve essere sempre reperibile anche per l’azienda.
Quindi, l’obbligo di reperibilità sussiste anche durante il periodo di malattia e qualora tale obbligo venga violato e il CCNL sanzioni la violazione con un provvedimento di tipo conservativo, la tutela applicabile al lavoratore illegittimamente licenziato sarà l’art. 18, co. 4 dello Statuto dei Lavoratori.
Inoltre, affermano gli ermellini, in caso di assenza della comunicazione di variazione dell’indirizzo verso il datore di lavoro, l’assenza del dipendente non può ritenersi ingiustificata per effetto del mancato rientro in azienda. Questo perché il CCNL non contempla tra le ipotesi per le quali è richiesta l’immediata comunicazione all’azienda quella della variazione di indirizzo di reperibilità.
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