Congedo parentale: secondo mese con indennità più alta. In quali casi?
Pubblicato il 19 aprile 2024
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
A distanza di mesi dall’entrata in vigore delle novità della legge di Bilancio 2024, che ha elevato l’indennità spettante, per il secondo mese di congedo parentale, ai genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di affidamento/adozione, arrivano le attese istruzioni INPS per i lavoratori dipendenti del settore privato.
A fornirle è la circolare n. 57 del 18 aprile 2024, emanata su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che illustra anche tempi e modalità da osservare per i dovuti conguagli nelle denunce contributive Uniemens nonché fornisce utili esempi applicativi della nuova disciplina.
Congedo parentale: durata individuale e complessiva
Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro concesso ai genitori in aggiunta ai periodi di congedo obbligatorio, in costanza di rapporto di lavoro ed entro i primi 12 anni di vita del bambino.
Il congedo parentale spetta per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno 3 mesi.
Nel rispetto dei predetti limiti complessivi, ai genitori lavoratori dipendenti spettano i seguenti periodi di congedo parentale, fruibiili dagli stessi lavoratori anche contemporaneamente.
Tabella - Limiti individuali di fruizione del congedo parentale nei limiti complessivi consentiti
Genitore lavoratore |
Periodo di astensione |
Modalità e condizioni |
Madre lavoratrice dipendente |
Massimo 6 mesi |
Periodo continuativo o frazionato |
Padre lavoratore dipendente |
Massimo 6 mesi |
Periodo continuativo o frazionato |
Massimo 7 mesi |
Se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi |
|
Padre durante la maternità obbligatoria della madre |
Durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) |
Applicabile anche se la madre non lavora |
Genitore solo (padre o madre) |
Massimo 11 mesi |
Periodo continuativo o frazionato. Applicabile in caso di affidamento esclusivo ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile (circolare INPS 27 ottobre 2022, n. 122) |
Congedo parentale: indennità spettante
L’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha elevato, dal 30% al 60% della retribuzione, l’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione.
Tale previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.
ATTENZIONE: Come ricorda l'INPS, l’ulteriore mese indennizzato al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) può essere fruito da uno soltanto dei genitori o in modalità ripartita tra gli stessi anche nei medesimi giorni e per lo stesso figlio.
Il diritto all’ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura dell’80% della retribuzione per l’anno 2024 e al 60% della retribuzione a partire dal 2025:
- non spetta ai genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2023;
- spetta nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, dopo il 31 dicembre 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio, oppure, di congedo di paternità alternativo ai sensi dell’articolo 28 del medesimo decreto legislativo;
- nel caso di figlio nato a partire dal 1° gennaio 2024, spetta a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione (lo stesso criterio opera nel caso di figli nati a partire dal 1° gennaio 2023 in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023).
ATTENZIONE: In caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre, rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità (articoli 27-bis, 28 e 31 del T.U.).
La disposizione contenuta nella legge di Bilancio 2024 si aggiunge a quanto in precedenza previsto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 359, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e circolare n. 45 del 16 maggio 2023) che ha disposto l’aumento dell’indennità dal 30% all’80% di un solo mese per i lavoratori dipendenti, del settore privato e pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Tabella - Indennità di congedo parentale per genitori lavoratori dipendenti
Periodo temporale |
Nascita/Affidamento |
Percentuale di indennità |
Limite di durata |
Condizioni e note |
A partire dal 1° gennaio 2023 |
Figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia |
80% |
Fino a 1 mese |
Congedo di maternità/paternità terminato dopo il 31 dicembre 2022 |
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 |
Figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia |
80% |
Fino a 1 mese |
Congedo di maternità/paternità terminato dopo il 31 dicembre 2023 |
A partire dal 1° gennaio 2025 |
Figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia |
60% |
Fino a 1 mese |
Congedo di maternità/paternità terminato dopo il 31 dicembre 2023 |
Entro i 12 anni di età del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento) |
30% |
Fino a 9 mesi |
Incluso il mese al 80% e il mese al 60%/80% |
|
Entro i 12 anni di età del figlio (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento) |
Non indennizzato/30% |
Fino a 10 o 11 mesi |
Indennizzabile al 30% solo se reddito < 2,5x trattamento minimo pensionistico |
Come presentare domanda di congedo parentale
La domanda di congedo parentale va presentata secondo le consuete modalità, vale a dire esclusivamente in modalità telematica
- sul portale istituzionale dell’INPS (percorso “Lavoro” > “Congedi, permessi e certificati”);
- tramite il Contact center integrato dell’INPS;
- tramite gli Istituti di Patronato.
Congedo parentale e flusso UniEmens
La circolare n. 57 del 18 aprile 2024 si conclude con le istruzioni sulle modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nel flusso UniEmens.
Va al riguardo rilevato che i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva sono i seguenti
Tabella dei Codici Evento UniEmens per il Congedo Parentale
Codice Evento |
Descrizione |
Modalità di fruizione |
Dettagli aggiuntivi |
PG2 |
Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) |
Oraria |
Indennizzato per un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Include il codice fiscale del bambino, la quantità di ore lavorate, e il tipo di copertura giornaliera. |
PG3 |
Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) |
Giornaliera |
Indennizzato per un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Comprende la registrazione giornaliera e il tipo di copertura giornaliera. |
Ai fini del conguaglio, i datori di lavoro del settore privato devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale> / <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale> di nuova istituzione “L330”, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura del 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) di un mese fino al sesto anno di vita del bambino di cui all’articolo 1, co. 179, L. n. 213/2023”.
I codici evento “PG2”e “PG3” legati al codice conguaglio “L330” devono essere utilizzati a partire dal mese di competenza gennaio 2024 (febbraio 2024 per i datori di lavoro che utilizzano il calendario differito).
Per gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nel periodo di competenza gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, i datori di lavoro devono procedere alla restituzione della prestazione già conguagliata al 30% e, contestualmente, provvedere a conguagliare la prestazione nella misura dell’80% della retribuzione.
Per la restituzione della prestazione indennizzata nella misura del 30% della retribuzione già conguagliata, i datori di lavoro devono utilizzare il codice già in uso “M047”.
Tale sistemazione può essere effettuata sui flussi di competenza da aprile 2024 a giugno 2024.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: