Congedo parentale: il datore non può negarlo

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15078 del 2 luglio 2014, ha ritenuto illegittimo un licenziamento intimato ad una lavoratrice la cui assenza, a seguito di diniego di fruizione del congedo parentale, era stata ritenuta arbitraria.

Nel caso di specie, per la Corte non è possibile limitare la fruizione del diritto in questione e, nello specifico, il licenziamento è illegittimo perché fondato su un presupposto inesistente e contra legem, ossia la possibilità per il datore di lavoro di interloquire sul diritto del dipendente di usufruire del congedo parentale.

D’altra parte, evidenzia la sentenza, è nullo per legge il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale (art. 54, D.Lgs. n. 151/2001).

Si ricorda, inoltre, che l’art. 38 del D.Lgs. n. 151/2001 punisce il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del diritto al congedo parentale con la sanzione amministrativa da € 516 ad € 2582.

Al caso di specie non si ritiene applicabile la diffida obbligatoria ex art 13 del D.Lgs. n. 124/2004, mentre è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art 16 della Legge n. 689/1981.
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