Congedo parentale Covid-19, compatibile con la malattia
Pubblicato il 20 dicembre 2021
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Con la Circolare n. 189 del 17 dicembre 2021, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione, anche in modalità oraria, del congedo parentale Covid-19, di cui all’art. 9 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, a favore:
- dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato;
- degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per figli conviventi minori di anni 14, e per figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, senza limiti di età e indipendentemente dalla convivenza con il genitore richiedente.
A tale proposito si specifica che la domanda potrà riguardare anche periodi di astensione precedenti la data di presentazione della stessa, purché:
- relativa a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021;
- ricompresi all’interno del periodo di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto oppure alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza e non successivi alla data del 31 dicembre 2021.
Congedo parentale Covid-19, i requisiti
Per poter fruire del congedo di cui trattasi, devono sussistere tutti i seguenti requisiti:
- il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
- il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14, pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo in questione non potrà essere più fruito;
- il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso.
Inoltre, deve sussistere una delle seguenti condizioni in relazione al figlio per il quale si fruisce del congedo:
- l’infezione da SARS CoV-2, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta oppure da provvedimento/comunicazione della Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente;
- la quarantena da contatto del figlio (ovunque avvenuto) disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
- la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.
Congedo parentale Covid-19, aspetti di compatibilità
Di seguito si riportano i casi di compatibilità tra il “Congedo parentale SARS CoV-2” per genitori con figli infetti da Covid-19, in quarantena da contatto, con attività didattica o educativa in presenza sospesa.
Malattia: in caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo di cui trattasi, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.
Maternità/paternità: in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” solo per un figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.
Ferie: la fruizione del congedo in argomento è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.
Soggetti “fragili”: la fruizione del “Congedo parentale SARS CoV-2” da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l’altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità.
Permessi e congedi ai sensi della L. n. 104/1992: è possibile fruire del “Congedo parentale SARS CoV-2” nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’art. 33, co. 2, 3 e 6, della L. n. 104/1992.
Inabilità e pensione di invalidità: la fruizione del congedo in argomento è compatibile con i casi in cui all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare.
Congedo parentale Covid-19, la domanda
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- tramite il portale web, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito INPS;
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Qualora il richiedente non sia ancora in possesso delle documentazioni che danno diritto al congedo, il medesimo si impegna a fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi della predetta documentazione, a pena di reiezione della domanda.
Pertanto, la domanda di congedo potrà essere presentata anche senza compilare i campi relativi agli elementi identificativi del provvedimento/comunicazione o certificato/attestazione, selezionando l’apposita dichiarazione: “Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati richiesti nel punto precedente, a pena di reiezione”.
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