Congedi straordinari e permessi legge n. 104/1992, modifiche all’esposizione nei flussi Uniemens

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Congedi straordinari e permessi legge n. 104/1992, modifiche all’esposizione nei flussi Uniemens

Dalla prossima denuncia contributiva relativa al mese di maggio 2023 cambiano le procedure di domanda ed i codici di conguaglio per i congedi straordinari ed i permessi previsti dall’art. 33, legge n. 104/1992. A seguito delle modifiche operate dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, emanato in attuazione della direttiva (UE) n. 2019/1158, l’Istituto previdenziale, con la circolare 4 aprile 2023, n. 39, aggiorna le procedure per la gestione delle pratiche dei richiedenti e rende noti i nuovi codici evento e i codici di conguaglio da utilizzare a decorrere dal mese di maggio 2023.

Le prime istruzioni operative relative alle modifiche introdotte dalla disciplina in commento sono state comunicate con il messaggio INPS 5 agosto 2022, n. 3096.

Si rammenta che, invece, per quanto concerne i conguagli da esporre nelle denunce contributive riferiti ai periodi di congedo parentale e di congedo obbligatorio di paternità, anch’essi modificati dal medesimo decreto legislativo, i nuovi codici – resi noti con il messaggio INPS 13 febbraio 2023, n. 659 – dovranno essere utilizzati a decorrere dal periodo di competenza aprile 2023.

Le novità introdotte dal decreto legislativo n. 105/2022

Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, ha riscritto le regole per la fruizione del congedo straordinario previsto dall’art. 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e novellato la disciplina dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Specificatamente:

  • l’art. 2, comma 1, lett. n), ha inserito la parte dell’unione civile e del convivente di fatto ex art. 1, comma 36, legge 20 maggio 2016, n. 76, tra i soggetti individuati in via prioritaria dal legislatore per la concessione del congedo straordinario, al pari del coniuge. Altresì, il riscritto comma 5, art. 42, decreto legislativo n. 151/2001, prevede la possibilità di instaurare la convivenza anche successivamente alla presentazione della domanda, purché questa venga garantita per tutta la fruizione del congedo;
  • l’art. 3, comma 1, lett. b), ha, invece, eliminato dall’art. 33, legge n. 104/1992, il principio del referente unico dell’assistenza, in base al quale, nel sistema previgente, ad esclusione dei genitori, non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Sostanzialmente, dunque, a decorrere dal 13 agosto 2022, più soggetti potranno essere dotati del diritto di fruire i permessi ex art. 33, comma 3, alternativamente tra loro, per l’assistenza al medesimo soggetto disabile.

Permessi ex art. 33, legge n. 104/1992

A decorrere dal 13 agosto 2022, con l’eliminazione del referente unico dell’assistenza, fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto potrà essere riconosciuto a più soggetti che potranno fruirne in via alternativa tra loro.

Per il riconoscimento del beneficio in argomento, ogni richiedente dovrà allegare alla domanda trasmessa all’Istituto previdenziale la dichiarazione del disabile indicante l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza.

Il provvedimento di autorizzazione dell’INPS verrà trasmesso al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente, precisando l’eventuale accoglimento della domanda con l’indicazione del limite massimo complessivo dei giorni mensili fruibili in maniera alternativa tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.

NOTA BENE: Rimane impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri previsti dall’art. 33, comma 6. Ciò assunto è ammessa la contemporanea fruizione, nel medesimo mese di competenza, dei permessi di cui all’art. 33, comma 6, legge n. 104/1992, da parte del lavoratore disabile per sé stesso e dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, da parte dei soggetti che prestano assistenza. 

Quanto alla cumulabilità di misure per l’assistenza a soggetti con disabilità e, in particolare, relativamente alla possibilità di fruire dei permessi mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992), del prolungamento del congedo parentale (art. 33, d.lgs. n. 151/2001), delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, d. lgs. n. 151/2001), l’Istituto previdenziale ha previsto che gli anzidetti benefici in favore della stessa persona non potranno essere cumulati nell’arco del medesimo mese di competenza trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità.

ATTENZIONE: Laddove, dunque, venga presentata e accolta una domanda di prolungamento del congedo parentale oppure di ore di riposo giornaliero a esso alternative, tutte le autorizzazioni alla fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992, per l’assistenza al medesimo soggetto disabile grave, saranno sospese e riattivate d’ufficio.

Congedo straordinario ex art. 42, c. 5, decreto legislativo n. 151/2001

L’art. 2, comma 1, lett. n), decreto legislativo n. 105/2022, ha sostituito il comma 5, art. 42, decreto legislativo n. 151/2001, introducendo tra le figure prioritarie, in materia di congedo straordinario per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, i conviventi di fatto e la parte dell’unione civile, al pari del coniuge.

ATTENZIONE:

  1. per convivente di fatto deve farsi riferimento all’art. 1, comma 36, legge n. 76/2016, secondo cui “si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolante da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, come accertata ai sensi del successivo comma 37.
  2. quanto alla parte dell’unione civile, ai sensi del comma 3, art. 1, legge n. 76/2016, dovrà farsi riferimento agli atti di unione civile registrati presso l’archivio dello stato civile.

In entrambi i casi, ai fini della richiesta, sarà sufficiente la dichiarazione del richiedente, resa ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000, di essere coniuge/parte di unione civile/convivente di fatto ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022, il congedo straordinario potrà essere riconosciuto secondo le seguenti priorità:

  1. coniuge o parte dell’unione civile ovvero convivente di fatto della persona con disabilità in situazione di gravità;
  2. padre o madre, anche adottivi o affidatari della persona con disabilità in situazione di gravità;
  3. uno dei figli conviventi della persona con disabilità in situazione di gravità;
  4. uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità;
  5. un parente o affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità.

NOTA BENE: La novella legislativa ha altresì previsto che il regime di convivenza con il disabile possa essere instaurato anche successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario. Fermo restando che la convivenza dovrà essere garantita per tutto il periodo di fruizione del congedo in esame, ai fini della valutazione della spettanza del diritto il richiedente dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 47, D.P.R. n. 445/2000, che provvederà ad instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Nuovi codici evento/conguaglio – maggio 2023

A decorre dal mese di competenza maggio 2023, anche al fine di soddisfare l’esigenza di monitoraggio sulla fruizione dei periodi di sospensione del rapporto di cui sopra, dovranno essere utilizzati i seguenti codici evento:

  • RA1 giorni/ore di permesso mensili di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave;
  • QB5 permessi orari (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave;
  • TA1 giorni di permesso mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave;
  • MD1 congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave;
  • YA1 prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D.lgs. n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento;
  • YA2 prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D.lgs. n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento;
  • XB3 permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all’articolo 42, comma 1, del D.lgs n. 151/2001.

ATTENZIONE: Successivamente al 12 agosto 2022, cessano di avere vigenza i seguenti – e precedenti – codici evento (per gli eventi già denunciati si rinvia al paragrafo successivo):

  • MA5 – Permessi mensili per figli con handicap grave di cui all’art. 42, c. 2 e 3, D. lgs. n. 151/2001 (art. 33, c. 3, legge n. 104/1992) e art. 4, D.L. n. 119/2011;
  • MA6 – Permessi mensili art. 33, comma 6, legge n. 104/1992, per i lavoratori con handicap grave;
  • MA7 – Permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado portatori di handicap grave (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992);
  • MB5 – Riposi giornalieri per lavoratore portatore di handicap grave (art. 33, c. 6, L. n. 104/1992);
  • MC1 – Congedi di cui all’art. 42, comma 5, D.lgs. n. 151/2001;
  • MA4 – Prolungamento del congedo parentale fino a tre anni, art. 33, c. 1, D. lgs. n. 151/2001;
  • MB3 – Riposi giornalieri per figli con handicap grave, art. 42, c. 1, D. lgs. n. 151/2001.

Ai fini del conguaglio delle indennità anticipate, sempre a decorrere dal mese di maggio 2023, dovrà essere valorizzato l’elemento a valenza contributiva <InfoAggcausaliContrib>, indicando a <CodiceCausale> i seguenti nuovi codici:

  • Codice L303, avente il significato di “Conguaglio permessi mensili in forma giornaliera/oraria di cui all’articolo 33, c. 3, della legge n. 104/1992 per assistere coniuge, parenti e affini (derivanti da coniugio) entro il terzo grado con disabilità grave. D.lgs n. 105/2022 - (Codice Evento RA1)”;
  • Codice L306, avente il significato di “Conguaglio permessi orari (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave. D.lgs n. 105/2022 (Codice Evento QB5)”;
  • Codice L307, avente il significato di “Conguaglio giorni di permesso mensili (disciplinati dall’art. 33, comma 6, della legge n. 104/1992) fruiti dal lavoratore con disabilità grave D. lgs n. 105/2022 (Codice evento TA1)”;
  • Codice L308, avente il significato di “Conguaglio congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 per assistere coniuge, parenti e affini (derivanti da coniugio) entro il terzo grado con disabilità grave. D.lgs n. 105/2022 (Codice evento MD1)”;
  • Codice L300, avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D.lgs n. 151/2001 fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. D.lgs n. 105/2022 (Codice evento YA1)”;
  • Codice L301, avente il significato di “Conguaglio prolungamento del congedo parentale giornaliero di cui all’articolo 33, comma 1, D. lgs n. 151/2001 fruito tra gli 8 e i 12 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento. D.lgs n. 105/2022. (Codice evento YA2)”;
  • Codice L302, avente il significato di “Conguaglio permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino di cui all’articolo 42, comma 1, del D.lgs n. 151/2001. D.lgs n. 105/2022 (Codice evento XB3)”.

Evento

Fruizione

Codice conguaglio post 13/08/2022

Codice evento

Codice evento prec.

Permessi L. 104/1992, 3 giorni per assistenza a familiare disabile grave

Giornaliera/oraria

L303

RA1

MA7

Permessi orari art. 33, c. 6, L. n. 104/1992 per il lavoratore disabile

Oraria

L306

QB5

MB5

Permessi mensili giornalieri art. 33, c. 6, L. n. 104/1992, per il lavoratore disabile

Giornaliera

L307

TA1

MA6

Congedo straordinario art. 42, c. 5, D.lgs. n. 151/2001

Giornaliera

L308

MD1

MC1

Prolungamento congedo parentale art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001, fino a 8 anni del figlio

Giornaliera

L300

YA1

MA4

Prolungamento congedo parentale art. 33, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001, tra 8 e 12 anni del figlio

Giornaliera

L301

YA2

MA4

Permessi orari per figli fino a 3 anni art. 42, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001

Oraria

L302

XB3

MB3

Eventi e conguagli precedenti al mese di maggio

Come noto, le modifiche operate dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, sono entrate in vigore il 13 agosto 2022. Per quanto attiene gli eventi già denunciati con i codici evento e con i codici conguaglio precedentemente in uso per il periodo transitorio, 13 agosto 2022 – 30 aprile 2023 e 13 agosto 2022 – 31 marzo 2023 rispettivamente per congedi straordinari e permessi L. n. 104/1992 e per congedi parentali e congedi obbligatori di paternità, l’Istituto previdenziale ha rinviato a successiva comunicazione l’indicazione delle modalità di trasmissione dei dati tra datori di lavoro e l’INPS.

ATTENZIONE:  Nel caso in cui il datore di lavoro dovesse procedere a flussi regolarizzativi fino al 12 agosto 2022 dovranno essere utilizzati i precedenti codici.

Diversamente, a decorrere dal 13 agosto 2022 dovranno essere utilizzati i nuovi codici evento/conguaglio.

 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105

INPS – Messaggio 5 agosto 2022, n. 3096

INPS – Circolare 4 aprile 2023, n. 39

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