Congedi parentali all’80% della retribuzione, cosa cambia in Uniemens?
Pubblicato il 25 maggio 2023
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Con la circolare 16 maggio 2023, n. 45, l'Istituto previdenziale illustra, passo dopo passo, la gestione operativa e amministrativa del congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato, a seguito delle modifiche introdotte, dalla legge di Bilancio 2023, all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
La novella normativa, infatti, ha innalzato la percentuale di indennità del congedo parentale dal 30% all’80% della retribuzione, per una sola mensilità, per i periodi di astensione da fruire entro il sesto anno di età del bambino ovvero entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
Particolare attenzione è dedicata alla platea dei destinatari: potranno godere della nuova misura unicamente i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato che abbiano concluso il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022. Esclusi, invece, i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Periodi di congedo parentale indennizzati
Nell’ultimo quadrimestre dell’anno 2022 la disciplina del congedo parentale è stata oggetto di una parziale revisione intrapresa dapprima con il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, entrato in vigore lo scorso 13 agosto 2022 e concernente l’allargamento dei periodi di astensione richiedibili dai genitori e, successivamente, con la legge di Bilancio 2023, per quanto attiene l’innalzamento dell’indennità spettante dal 30% all’80% della retribuzione per il primo mese di fruizione.
Il novellato art. 32 del T.U. consente ai genitori-lavoratori di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 10 mesi, nei termini di seguito indicati:
- alla lavoratrice madre, fino al dodicesimo anno di vita del bambino ovvero dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre lavoratore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino ovvero dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori possono, in alternativa tra loro, fruire di un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi.
In tale ambito, dunque, ciascun genitore potrà avere diritto ad un periodo massimo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, e di un ulteriore periodo indennizzato pari a 3 mesi, alternativamente fruibile, sicché sarà possibile cumulativamente richiedere fino a 9 mesi complessivi di congedo indennizzato.
Come precisato dal messaggio INPS n. 3066 del 4 agosto 2022, i periodi massimi fruibili sono i seguenti:
Congedo per entrambi i genitori |
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Oggetto |
Ante riforma |
Post riforma |
Totale dei mesi di congedo spettanti |
10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
10 mesi (elevabili a 11) di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzati entro sei anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
9 mesi indennizzati entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia |
10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 8 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
10 mesi (elevabili a 11) indennizzabili entro 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Congedo per madre - lavoratrice |
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Oggetto |
Ante riforma |
Post riforma |
Totale dei mesi di congedo spettanti |
6 mesi di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
6 mesi di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzati entro sei anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
3 mesi + 3 indennizzati entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia |
6 mesi indennizzabili entro 8 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
6 mesi indennizzabili entro 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Congedo per padre - lavoratore |
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Oggetto |
Ante riforma |
Post riforma |
Totale dei mesi di congedo spettanti |
6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
6 mesi (elevabili a 7) di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzati entro sei anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
3 mesi + 3 indennizzati entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato con reddito sottosoglia |
6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 8 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
6 mesi (elevabili a 7) indennizzabili entro 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Congedo per genitore - lavoratore “solo” |
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Oggetto |
Ante riforma |
Post riforma |
Totale dei mesi di congedo spettanti |
10 mesi di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
11 mesi di congedo entro i 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato |
6 mesi indennizzati entro sei anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
9 mesi indennizzati entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Mesi di congedo indennizzato con reddito “sotto-soglia” |
10 mesi indennizzati entro otto anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
11 mesi indennizzati entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia |
Congedo parentale: un mese all’80% della retribuzione
La modifica operata al comma 1, articolo 34 del T.U., dal comma 359, art. 1, legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto l’elevazione dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale spettante per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento, per i lavoratori che si astengono dalla prestazione lavorativa e che abbiano terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, sia ai sensi dell’art. 27-bis che dell’art. 28, successivamente al 31 dicembre 2022.
NOTA BENE: La disposizione normativa interviene specificatamente sul sopracitato art. 34, sicché la modifica riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, restando escluse tutte le ulteriori categorie di lavoratori (autonomi e lavoratori iscritti alla Gestione separata ex art. 2, c. 26, L. n. 335/1995.
Si evidenzia che la modifica intervenuta con la legge di Bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all’80%, ma dispone esclusivamente l’innalzamento della percentuale di indennizzo, a condizione che la mensilità indennizzata sia fruita entro il 6° anno di vita del minore.
Sul punto, si noti che l’elevazione dell’indennità all’80% della retribuzione è attribuibile ad un solo mese per entrambi i genitori e potrà essere fruito sia in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi.
NOTA BENE: Anche per il periodo con indennità elevata all’80% della retribuzione è possibile che entrambi i genitori fruiscano dei medesimi giorni e per lo stesso figlio
I periodi di congedo parentale ulteriori continueranno, invece, ad essere indennizzati al 30% della retribuzione nel limite di 9 mesi ed entro dodici anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia.
Eventuali periodi successivi di congedo parentale fino a 10 mesi (elevabili a 11) sono indennizzabili entro 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia a condizione che il genitore interessato abbia un reddito individuale sotto soglia ovvero inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. In caso contrario non sono indennizzati.
Ipotesi 1) |
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Dati descrittivi |
Spettanza |
Nascita figlio: 15 novembre 2022 |
Il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all’80% della retribuzione, in quanto il congedo obbligatorio di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022, non vi sono periodi di congedi precedenti già indennizzati all’80% ed il padre non ha “superato” i 3 mesi di congedo, non trasferibili all’altro genitore.
Altri periodi richiedibili:
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Conclusione maternità obbligatoria: 15 febbraio 2023 |
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Congedi precedenti: fruiti dal padre 15 giorni dal 16 al 30 novembre 2022 |
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Congedi post 01/01/2023: fruiti dal padre dal 15 gennaio al 14 febbraio 2023 |
Ipotesi 2) |
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Dati descrittivi |
Spettanza |
Nascita figlio: 15 settembre 2022 |
Il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all’30% della retribuzione, in quanto il padre ha già goduto nel 2022 dei 3 mesi di congedo, non trasferibili all’altro genitore.
Altri periodi richiedibili:
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Conclusione maternità obbligatoria: 15 gennaio 2023 (4 mesi post parto) |
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Congedi precedenti: fruiti dal padre 3 mesi dal 28 settembre 2022 al 28 dicembre 2022 |
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Congedi post 01/01/2023: fruiti dal padre dal 15 gennaio al 14 febbraio 2023 |
Ipotesi 3) |
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Dati descrittivi |
Spettanza |
Nascita figlio: 15 agosto 2022 e contemporaneo decesso della madre lavoratrice dipendente |
Avendo concluso i giorni di congedo di paternità obbligatorio nel 2023 e nel rispetto dei 5 mesi successivi alla nascita del figlio, il padre avrà diritto al congedo indennizzato all’80% della retribuzione.
Resta possibile la fruizione del genitore “solo” dell’intero periodo di congedo indennizzabile (9 mesi complessivi). |
Conclusione paternità alternativa: 15 novembre 2022 |
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Congedo di paternità obbligatorio: fruiti 5 giorni dal 12 al 16 dicembre 2022 e 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023 |
Si rammenta, che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Esclusioni
Rimangono esclusi dalla modifica dell’art. 34 i lavoratori autonomi e i lavoratori iscritti alla Gestione separata che continueranno a fruire del congedo parentale al 30%. Pertanto, nel caso in cui uno dei due genitori è un lavoratore autonomo, il mese di congedo parentale all’80% spetterà solo al genitore lavoratore dipendente e non all’altro genitore.
Flussi Uniemens
I datori di lavoro del settore privato dovranno valorizzare i periodi di congedo parentale fruiti dai lavoratori con i seguenti nuovi codici evento:
- “PG0”, avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”;
- “PG1”, avente il significato “Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzati in misura dell’80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino”.
Per quanto attiene l’esposizione del conguaglio, a partire dalla mensilità di luglio 2023 dovrà essere valorizzato all’interno di <DenunciaIndividuale> <InfoAggcausaliContrib> il <CodiceCausale>
- “L328” di nuova istituzione, avente il significato di “Conguaglio congedo parentale in misura dell’80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197”.
Dovranno essere altresì valorizzati i seguenti elementi:
- <IdentMotivoUtilizzoCausale>, indicando il codice fiscale del minore;
- <AnnoMeseRif>, indicando l’AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata; la competenza dell’elemento <AnnoMeseRif> non può essere antecedente al mese di luglio 2023;
- <ImportoAnnoMeseRif>, indicando l’importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza.
Per gli eventi già denunciati con i codici evento e codici di conguaglio già in uso nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023 si resta in attesa di ulteriori istruzioni da parte dell’Istituto previdenziale.
Anche laddove i datori di lavoro dovessero procedere all’invio dei flussi regolarizzativi inerenti il primo semestre 2023 dovranno continuare ad essere utilizzati i codici evento/conguaglio in uso nei predetti periodi di competenza.
QUADRO NORMATIVO |
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