Confisca per equivalente: niente avviso per reati ante riforma
Pubblicato il 01 dicembre 2022
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La necessità di inviare un preventivo avviso al soggetto nei cui confronti è disposta la confisca per equivalente, non preceduta da sequestro, non vale per i fatti commessi prima della riforma.
Con sentenza n. 45120 del 28 novembre 2022, la Corte di cassazione ha definitivamente confermato la misura della confisca per equivalente disposta, con sentenza irrevocabile, in relazione al reato di omesso versamento dell'Iva, contestato, nella specie, all'imputato.
Il Tribunale, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di revoca della misura, avanzata sull'assunto del difetto della condizione di procedibilità introdotta dall'art. 1, comma 14, Legge delega n. 134/2021, vale a dire della notifica dell'avviso di pagamento da effettuarsi, in caso di difetto di previo sequestro, prima di eseguire l'ablazione.
L'uomo si era rivolto alla Suprema corte con ricorso con cui aveva prospettato anche una questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 2, ultimo comma, c.p., nella parte in cui non prevede l'immediata applicabilità delle disposizioni della legge delega, indipendentemente dalla successiva emanazione del decreto legislativo di attuazione, nonché in relazione allo stesso art. 1, comma 14, della menzionata Legge delega, nella parte in cui non prevede che, per i fatti commessi prima della sua promulgazione, debba essere inviato l'avviso preventivo citato.
Riforma Cartabia: questione di illegittimità manifestamente infondata
Il Collego di legittimità ha giudicato tale questione manifestamente infondata e ciò per due ordini di motivi.
In primo luogo, sotto un profilo di carattere generale e sistematico, una legge di delegazione legislativa produce effetti diversi dal decreto legge e non è immediatamente applicabile ai rapporti della vita, stante l'esercizio della delega da parte del Governo.
Come condivisibilmente rammentato dalla giurisprudenza, sia penale che civile, va escluso che le disposizioni contenute in una legge di delegazione legislativa al Governo abbiano efficacia immediata, essendo necessaria, ai fini dell'operatività della nuova disciplina, l'emanazione dei decreti delegati.
Sotto altro profilo, l'art. 1, comma 14 richiamato ha ad oggetto una disposizione ad effetti tipicamente processuali e, come tale, applicabile secondo il principio tempus regit actum.
Si tratta, infatti, di norma processuale che incide esclusivamente sulle modalità di esecuzione del provvedimento ablatorio, ma non anche, almeno direttamente, sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato.
Ne discende che la mancata previsione, in tale articolo, della necessità di inviare un preventivo avviso al soggetto nei confronti del quale è disposta la confisca per equivalente, ove questa non sia stata preceduta da sequestro, anche per fatti commessi anteriormente alla sua promulgazione, non si pone affatto in contrasto con la Costituzione.
E anche laddove si volesse ritenere tale previsione come immediatamente efficace nei rapporti della vita, essa è estranea alla sfera di operatività del divieto di irretroattività, nonché, a fortiori, del principio di retroattività favorevole al reo e all'imputato.
Di conseguenza, la sua applicazione ai fatti commessi anteriormente alla relativa promulgazione non può ritenersi costituzionalmente necessaria.
Nel caso esaminato, non solo la confisca era stata eseguita quando il decreto legislativo attuativo (n. 150/2022) non era ancora stato approvato.
L'entrata in vigore di tale ultimo decreto è stata addirittura rinviata al 30 dicembre 2022, secondo quanto stabilito dal Dl n. 162/2022 di tal ché la nuova disciplina non poteva sicuramente applicarsi.
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