Confisca per equivalente a tutto campo

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Con sentenza n. 42894 dell’11 novembre 2009, la prima sezione penale della Corte di cassazione ha ammesso l’istituto della confisca per equivalente anche per il finanziamento emesso da una banca a favore di una società il cui amministratore era stato implicato in una storia di corruzione.

Massima applicabilità per tale tipo di confisca che, a differenza di quella ordinaria, è diretta a colpire beni anche non direttamente collegati al compimento del reato; infatti tale mezzo è stato ideato per privare il colpevole di qualsiasi effetto economico positivo derivante dalla sua condotta delittuosa.

I giudici hanno precisato che “la confisca per equivalente del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente o indifferentemente sui beni dell’ente che dal medesimo hanno tratto vantaggio e su quelli della persona fisica che lo ha commesso”, con esclusione del debito della società verso la banca finanziatrice.

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