Confindustria Incentivi assunzione disabili

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Confindustria Incentivi assunzione disabili

Con circolare n. 19977 del 20 giugno 2016, Confindustria ha commentato i principali passaggi della circolare INPS n. 99/2016 con cui sono state fornite le istruzioni per ottenere gli incentivi per l'assunzione dei lavoratori con disabilità previsti dal c.d. "Decreto Semplificazione".

Dopo aver brevemente riepilogato gli incentivi in questione, la circolare ricorda che il beneficio può essere riconosciuto nei limiti di risorse specificamente stanziate e che l’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo segue l’ordine cronologico di presentazione delle istanze, evidenziando che queste condizioni limitano le intenzioni ed i principi del legislatore relativi alla materia del collocamento mirato, finalizzati, invece, ad una più efficace incentivazione all’inserimento delle persone con disabilità.

Particolare attenzione viene, inoltre, posta ad alcune condizioni per la fruizione dell’incentivo:

  • nel caso di assunzioni di lavoratori disabili effettuate oltre la quota di riserva (art. 3, Legge n. 68/1999) vanno applicati i principi enunciati nell’art. 31, D. Lgs. n. 150/2015;
  • nel caso di assunzioni di lavoratori disabili effettuate per assolvere all’obbligo di cui all’art. 3, della Legge n. 68/1999, i principi enunciati nell’art. 31, D. Lgs. n. 150/2015, non possono trovare applicazione, salvo il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo.

Infatti, come evidenziato nella circolare INPS, nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, per adempiere agli obblighi di assunzione imposti dall’art. 3 della Legge 68/1999, scelga di assumere un lavoratore disabile in luogo di un altro lavoratore disabile che abbia maturato un diritto di precedenza alla riassunzione, trova applicazione il disposto di cui all’articolo 31, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 150/2015, secondo cui l’incentivo non spetta se l’assunzione è effettuata in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

Questo, però, a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà di avvalersi del diritto di precedenza; se questa manifestazione non esiste al momento dell’assunzione, il datore di lavoro può legittimamente assumere l’altro lavoratore disabile per il quale può avvalersi dell’incentivo di cui all’art. 13, Legge n. 68/1999 (Interpello del Ministero del Lavoro n. 7/2016).

Ricorda Confindustria che, in ogni caso, dal 2008 - per effetto della Legge n. 247/2007, del Regolamento CE 2204/2002, confermato dai successivi regolamenti n. 800/2008 e n. 651/2014 - l’incentivo di cui all’art. 13, Legge n. 68/1999, spetta a condizione che l’assunzione (o la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

La norma va interpretata nel senso che l’incentivo può essere riconosciuto anche in assenza di un incremento netto a condizione che questo non si realizzi a causa di una riduzione di occupazione determinata da:

  • dimissioni volontarie;
  • invalidità;
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età;
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
  • licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 14 giugno 2016 - Disabili Incentivo assunzione – Schiavone

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