Confidi. Richieste di contributo rimborsabile
Pubblicato il 10 gennaio 2018
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Con decreto MiSE/Mef del 3 gennaio 2017 sono stati definiti i criteri e le modalità di concessione di agevolazioni finalizzate a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi). Successivamente, il decreto 17 luglio 2017 ha introdotto misure per favorire il subentro di consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi (confidi) nelle garanzie prestate a piccole e medie imprese su finanziamenti in bonis da società ed enti di garanzia posti in liquidazione.
Il 22 dicembre 2017, il ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato un decreto – il cui comunicato è in corso di pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” – con cui illustra le modalità ed i termini per la presentazione delle richieste di contributo rimborsabile, concesso a fronte del subentro in qualità di garanti dei finanziamenti precedentemente rilasciati alle Pmi dalle società ed enti di garanzia posti in liquidazione.
Le risorse a disposizione ammontano a 225 milioni di euro.
Per poter presentare la domanda di contributo, i confidi, fermo restando il possesso di tutti i requisiti di cui al decreto 17 luglio 2017, devono:
- aver ottenuto o presentato domanda del contributo previsto dal decreto 3 gennaio 2017, finalizzato alla costituzione di un apposito e distinto fondo rischi per la concessione di nuove garanzie a PMI;
- aver effettuato, successivamente al 28 settembre 2017, il subentro per un importo non inferiore al 25 per cento del proprio capitale sociale, come risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda.
Domanda per ottenere il contributo
La presentazione della domanda di contributo va eseguita solamente utilizzando il modulo di domanda disponibile nella sezione “Misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi” del sito del Ministero www.mise.gov.it.
Il modulo di domanda deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del confidi richiedente, o suo procuratore speciale, e deve essere inviato dai confidi a mezzo PEC, a partire dalle ore 12.00 del 1° marzo 2018.
Il confidi deve essere in possesso di una casella PEC attiva e registrata presso il Registro delle imprese.
Utilizzo del contributo
I confidi - stabilisce il decreto 22 dicembre 2017 - devono utilizzare il contributo erogato esclusivamente per incrementare il fondo rischi costituito da risorse pubbliche di cui all’articolo 2 del decreto 3 gennaio 2017, concedendo nuove garanzie in favore delle Pmi associate al confidi, con le modalità, i limiti e le sanzioni previsti dal decreto 3 gennaio 2017.
- eDotto.com – Edicola del 16 settembre 2017 - Confidi, contributo rimborsabile a fronte del subentro – G. Lupoi
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