Confermato lo stato di adottabilità del minore abbandonato fin dalla nascita

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E' stata definitivamente confermata dalla Corte di cassazione – sentenza n. 14014 del 4 giugno 2013 - la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato lo stato di abbandono e di adottabilità di un minore che, fin dalla nascita, era stato collocato presso un istituto dai genitori naturali.

Il Tribunale aveva ritenuto che lo stato di abbandono non fosse temporaneo ma “morale e materiale” in quanto più volte questi ultimi avevano rifiutato le visite presso il bambino.

Ora si erano opposti al provvedimento dinanzi alla Cassazione ma il loro ricorso è stato respinto. In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto determinante l'esistenza di una palese difficoltà di costruire un rapporto affettivo che, a ben vedere, non era mai nato in radice; ed infatti, il bambino non aveva mai trascorso un lungo periodo coi genitori naturali ed, anzi, erano mancati proprio i primi momenti dell'attaccamento materno.
Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 20 - Minori, l'abbandono si paga - Alberici

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