Confermato l'addebito per comportamento violento

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I giudici della Prima sezione civile di Cassazione, con la sentenza n. 23236 del 14 ottobre 2013, hanno respinto il ricorso presentato da un uomo contro la decisione con cui gli organi giudicanti nel merito gli avevano addebitato la separazione dalla moglie a causa del suo comportamento aggressivo e violento, condannandolo al versamento del mantenimento a favore di quest'ultima e dei figli.

L'uomo aveva fatto ricorso dolendosi della mancata considerazione, nel testo della decisione impugnata, dell'atteggiamento rigido e vendicativo che aveva avuto nei suoi confronti l'ex moglie a causa di una relazione extraconiugale che lo stesso aveva avuto con un'altra donna.

La Corte di legittimità ha, tuttavia, ritenuto corretto l'operato degli organi di merito i quali avevano comparato i comportamenti dell'uno e dell'altro coniuge e ne avevano tratto una motivata valutazione sfavorevole al primo.

Si tratta – spiega la Cassazione - “di una valutazione di merito cui il ricorrente avrebbe dovuto indirizzare una idonea censura ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., della quale però manca (a tacer d’altro) il necessario momento di sintesi”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7, p. 20 – L'ex fedigrafo paga in ogni caso – Alberici

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