Confermato il sequestro delle apparecchiature telematiche per l’esercente che assiste, senza autorizzazione, alle scommesse

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E’ stato rigettato dai giudici di Cassazione – sentenza n. 16010 del 27 aprile 2012 – il ricorso presentato dalla titolare di una ditta individuale, concessionaria del servizio sulle scommesse sportive, avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano confermato il sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Catania avente ad oggetto alcune attrezzature telematiche rinvenute presso l’esercizio della ricorrente.

La donna, in particolare, era indagata di aver abusivamente svolto un’attività organizzata all’accettazione e raccolta via telematica di scommesse su eventi sportivi accettate per conto della società betpro.it senza essere munita delle apposite autorizzazioni.

I giudici della Terza sezione penale hanno, in particolare, precisato che è “necessario che sia lo scommettitore a utilizzare personalmente l'apparato telematico ai fini della trasmissione dei dati del gioco, senza potersi avvalere dell'ausilio di addetti operanti presso i punti remoti che poi provvedano alla trasmissione dei medesimi dati all'agenzia concessionaria”. Per non incorrere nelle violazioni di legge, in definitiva, l’esercente avrebbe dovuto limitarsi a mettere a disposizione le apparecchiature ricevute dal concessionario, senza fornire alcun tipo di assistenza né logistica né di indirizzo sulle giocate.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi , p. 25 - Scommesse telematiche senza aiuto del barista – A. Gal.

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