Confermato il codice tributo per l’agevolazione sul gasolio per uso autotrazione

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Il codice tributo per l'utilizzo in compensazione, con il modello F24, dell'agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto, che è stato istituito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 133/E/2002 e poi confermato dall'Agenzia delle Dogane con proprio atto del 4 gennaio 2012, resta invariato.

A ribadirlo un comunicato stampa del 24 gennaio 2012 della stessa Amministrazione finanziaria.

Si tratta del codice tributo «6740 - credito d'imposta - agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori».

L’agevolazione, si legge, consiste in un credito d'imposta, a favore degli esercenti attività di autotrasporto, riconosciuto per l'incremento delle accise sui carburanti. Il decreto Salva Italia (art. 15, comma 4, Dl 201/2011), in proposito, stabilisce che il rimborso possa essere riconosciuto attraverso le modalità individuate dall'articolo 6 del Dlgs 26/2007. Quest'ultima norma prevede la possibilità di compensare il credito con il modello di pagamento F24.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 34 - Brevi - Invariato il codice tributo per l'agevolazione sul gasolio per uso autotrazione nel settore del trasporto

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