Confermata la condanna per guida in stato di ebbrezza al conducente fumatore

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La Cassazione, con sentenza n. 4938 del 2010 ha confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza impartita dal Gup ad un automobilista dopo che quest'ultimo aveva fatto ricorso sostenendo che il test con l'etilometro non poteva ritenersi attendibile in quanto lo stesso aveva fumato prima di sottoporsi alla prova. Il giudice, a detta del ricorrente, aveva errato nel non disporre l'assunzione di una prova decisiva quale quella periziale di accertamento circa l'influenza del fumo sul test e l'influenza della temperatura esterna sulla funzionalità del test. 

Di diverso avviso i giudici di legittimità secondo cui “il secondo test effettuato alcuni minuti dopo il primo, quando il ricorrente aveva smesso di fumare, aveva dato un esito superiore al primo, cosa che non sarebbe potuta accadere se il primo test fosse stato influenzato da un fattore esterno condizionante e cioè dal fumo”.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 25 – Palloncino batte fumo - Manzelli

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