Abuso del diritto privo di rilievo penale
Pubblicato il 02 marzo 2018
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Cassazione: condanna da revocare
In presenza di condotte puramente elusive ai fini fiscali non è più configurabile il reato di dichiarazione infedele.
Questo a seguito dell’introduzione dell’articolo 10 bis nella Legge n. 212/2000, ad opera del Decreto legislativo n. 128/2015, ai sensi del quale è da escludere che operazioni esistenti e volute, anche se prive di sostanza economica e tali da realizzare vantaggi fiscali indebiti, possano integrare condotte penalmente rilevanti. Il tutto, salva l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.
E’ così possibile che una condanna per dichiarazione infedele disposta sulla base di condotte finalizzate esclusivamente a conseguire un indebito vantaggio fiscale, possa essere revocata alla luce della operata depenalizzazione dell’abuso del diritto.
Al giudice spetta la verifica dell’inesistenza delle operazioni
Sulla scorta di questi rilievi, la Corte di cassazione, con sentenza n. 9378 del 1° marzo 2018, ha cassato, con rinvio, la decisione con cui il giudice dell’esecuzione, chiamato a revocare la condanna per dichiarazione infedele disposta nei confronti di un’imputata, aveva escluso la configurabilità di un mero abuso del diritto, ritenendo inesistenti le operazioni poste in essere, a causa della realizzazione di schemi societari attraverso l’utilizzo di prestanomi e a causa del perseguimento di finalità extratributarie.
Per la Suprema corte, risultava necessaria, nel caso in esame, una nuova e più compiuta valutazione per verificare se le operazioni non fossero state realizzate o fossero riferite a soggetti fittiziamente interposti ovvero se le stesse fossero state meramente elusive ed, ossia, se fosse stato solo adottato uno schema negoziale articolato allo scopo di conseguire un indebito vantaggio fiscale. Questo, fermo restando il potere di valutazione del fatto da parte del giudice dell’esecuzione.
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