Concorso colposo nell’illecito amministrativo per il custode del veicolo sequestrato

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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 58 del 19 marzo 2012, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Nola con riferimento all’articolo 335 del Codice penale, “limitatamente ai casi in cui punisce penalmente la colposa agevolazione della sottrazione da parte di un custode che, se avesse compiuto dolosamente e direttamente la medesima sottrazione, non sarebbe andato incontro ad alcuna sanzione penale per avvenuta depenalizzazione della relativa condotta”.

Secondo la Consulta la questione è da considerare inammissibile, in considerazione della mancata presa in considerazione della possibilità di dare alla disposizione censurata un’interpretazione idonea a superare i prospettati dubbi di costituzionalità.

Nella specie, il Tribunale di Nola avrebbe dovuto verificare se il custode potesse essere chiamato a rispondere a titolo di concorso colposo nell’illecito amministrativo commesso dal terzo. Interpretazione, quest’ultima, che avrebbe sottratto, di per sé, la previsione alla censura di violazione dell’articolo 3 della Costituzione.
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