Concorrenza, al Cnf sanzione per intero
Pubblicato il 24 marzo 2016
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Consiglio di stato: provvedimento Antitrust legittimo
Il Consiglio di stato si è definitivamente pronunciato sulla vicenda che aveva visto l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm), con provvedimento del 22 ottobre 2014, sanzionare il Consiglio Nazionale Forense (Cnf) per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza dovuta all’adozione di due decisioni volte a limitare l’autonomia dei professionisti rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato.
Davanti al Collegio amministrativo, in particolare, sia il Cnf che l’Antitrust avevano impugnato la sentenza del Tar Lazio n. 8778 del 1° luglio 2015, con la quale il provvedimento sanzionatorio dell’Antitrust – e con cui era stata comminata una sanzione pari ad euro 912.536,40 - era stato parzialmente annullato nella parte in cui aveva qualificato come illecita l’adozione della circolare n. 22-C/2006, ed era stata disposta, conseguentemente, la rideterminazione della sanzione.
Accolto appello Agcm
Tutti i motivi prospettati dal Consiglio degli avvocati sono stati respinti in quanto giudicati “non fondati” mentre, per contro, l’appello proposto dal Garante per la concorrenza e il mercato e volto a contestare il parziale annullamento del proprio provvedimento è stato accolto.
Condotta anticoncorrenziale Cnf
Secondo il Consiglio di stato, nello specifico, la richiamata circolare n. 22 del 2006 del Cnf “integra gli estremi di una intesa “per oggetto” avendo un chiarito contenuto anticoncorrenziale”.
Quest’ultima, infatti, nel contenere osservazioni sulla interpretazione e applicazione del Decreto legge n. 223/2006, dispone:
- che “il fatto che le tariffe minime non sia più “obbligatorie” non esclude che (…) le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe”.
- che “tuttavia nel caso in cui l’avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essere il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli articoli 5 e 43, comma 2, del codice deontologico, in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell’avvocato e si discosta dall’art. 36 Cost.”.
Comportamento successivo
Oltre a tale previsione, per valutare la sussistenza degli estremi dell’illecito contestato è stato preso in considerazione il comportamento successivamente tenuto dal Cnf.
Per il Collegio amministrativo, il Consiglio nazionale forense, nonostante la palese contrarietà della sopra citata circolare alle nuove regole di tutela della concorrenza, ha continuato ad inserire la medesima sul proprio sito e poi nella banca dati.
La valutazione complessiva del comportamento tenuto dall’appellante ha indotto, pertanto, a ritenere che lo stesso integrasse gli estremi di una intesa “per oggetto”.
Il provvedimento dell'Agcm impugnato, in definitiva, era da considerare “legittimo”.
Inoltre, la condotta illecita protratta nel tempo e non limitata a soli “sei mesi di vita” - si legge nel testo della decisione del Consiglio di stato n. 1164 del 22 marzo 2016 – “conduce la Sezione a ritenere legittimo, anche in relazione a questo aspetto, l’atto impugnato”.
Confermata, in definitiva, la sanzione originariamente irrogata al Consiglio nazionale forense per una somma che sfiora il milione di euro.
Si segnala che quest’ultima, proprio a seguito della sopra citata pronuncia del Tar del Lazio, era stata rideterminata dall’Agcm nella misura di euro 513.914,17.
- eDotto.com – Punto&Lex 1 dicembre 2015 - Condotte anticoncorrenziali Cnf, sanzione rideterminata- Pergolari
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