Concordato preventivo: il sostituto d’imposta è l’impresa

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Nella sentenza n. 12422 dell’8 giugno 2011, la Cassazione chiarisce che resta in capo all’impresa in concordato preventivo la titolarità dei beni e dei crediti. Dunque, rimane all’impresa la funzione di sostituto d’imposta.

Sarà l’azienda e non il commissario liquidatore, che durante l’operazione di liquidazione ha un ruolo di mera assistenza all’impresa, a rispondere dell’omesso versamento al Fisco delle ritenute d’acconto relative ai compensi pagati dal liquidatore (mandatario dei creditori) per conto dell’azienda o delle operazioni relative alla cessione di beni.
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