Concordato preventivo e scioglimento dei contratti pendenti

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Concordato preventivo e scioglimento dei contratti pendenti

Precisazioni dalla Prima sezione civile della Cassazione in ordine alla disposizione di cui all’art. 169-bis della Legge fallimentare che disciplina i contratti pendenti in caso di concordato preventivo.

Cotratti pendenti e ricorso per concordato preventivo

Ai sensi di tale disposizione – si rammenta - in caso di presentazione di una domanda di concordato preventivo, il debitore può chiedere di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso.

In queste ipotesi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

Nel testo della sentenza n. 26568 del 23 novembre 2020, la Suprema corte ha formulato diversi principi di diritto per fornire chiarimenti in ordine a tale disposizione.

Questo, nell’ambito di un giudizio relativo ad un contratto preliminare di compravendita in relazione al quale, prima del deposito del ricorso per concordato preventivo, il promissario acquirente aveva già versato l’intero prezzo ed era stato messo nella detenzione dell’immobile, promuovendo la causa al fine di ottenere la prestazione del consenso dell’altra parte alla stipula del contratto definitivo.

Credito del terzo: accertamento e natura

Gli Ermellini hanno in primo luogo spiegato che, nelle ipotesi di concordato preventivo, l’accertamento con efficacia di giudicato circa l’esistenza, l’entità e il rango del credito relativo all’indennizzo cui ha diritto il terzo contraente che abbia subito lo scioglimento del contratto, va effettuato, come per tutti i restanti crediti concorsuali, nelle forme della cognizione ordinaria.

Questo, fermo restando, in capo al giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze.

Nella decisione è poi evidenziato che il detto credito ha natura concorsuale, in quanto va soddisfatto come credito anteriore al concordato, anche quando la facoltà di scioglimento sia stata esercitata dal debitore successivamente al deposito del ricorso.

Di seguito un’ulteriore precisazione: l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dal contratto pendente, a norma dell’articolo 169 bis Legge fall., presuppone che, al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, esso non abbia avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti, avuto riguardo alle prestazioni principali del sinallagma contrattuale.

Di conseguenza, l’istituto non è applicabile ai contratti a prestazioni corrispettive in cui una delle parti abbia già compiutamente eseguito la propria prestazione.

Scioglimento contratto secondo correttezza e buona fede

Infine, viene chiarito che, ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda di concordato preventivo, l’organo giudicante è tenuto, in linea con i principi della normativa unionale in tema di ristrutturazione preventiva, a verificare che il debitore, nel formulare un piano che contempli l’autorizzazione allo scioglimento del contratto pendente, abbia agito conformemente ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Occorre infatti evitare che ne derivi un ingiusto pregiudizio a carico dell’altro contraente, con conseguente abuso dello strumento concordatario.

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