Concordato preventivo alla luce della Legge di conversione del Dl Sviluppo
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 13 agosto 2012
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La Legge n. 134 del 7 agosto 2012, di conversione del Dl Sviluppo, in vigore dal 12 agosto 2012, introduce importanti novità con riferimento all’istituto del concordato preventivo, già modificato nel testo del decreto medesimo.
Viene previsto, in particolare, come contestualmente alla domanda di ammissione al concordato, il debitore sia tenuto a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi.
Per i creditori che non abbiano esercitato il voto sulla proposta concordataria è possibile comunicare per corrispondenza il proprio dissenso entro 20 giorni dalla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori. In assenza di questa comunicazione, tuttavia, gli stessi saranno considerati come consenzienti e, conseguentemente, da computare ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie. L'omologa del concordato potrà essere emessa dal Tribunale anche senza la suddivisione dei creditori in classi, e ciò qualora la contestazione di convenienza sia stata fatta da creditori dissenzienti con almeno il 20% dei crediti ammessi al voto.
I crediti dei soggetti che eroghino finanziamenti all'impresa in difficoltà, in esecuzione di concordati preventivi o di accordi di ristrutturazione o in funzione della presentazione delle relative domande, così come i finanziamenti-ponte concessi dai soci, sono tutti prededucibili.
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 9 - Sul pre-concordato si stringe la rete di norme anti abuso – Busani, Rusconi
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 9 - Meno spazio allo stop dei creditori dissenzienti
- Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 9 - I «prestiti ponte» sono prededucibili
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