Concordato con dilazione da omologare
Pubblicato il 01 novembre 2016
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Nel concordato fallimentare il pagamento integrale e immediato non è assimilabile al pagamento integrale ma dilazionato e comprensivo di interessi, da ritenere una soddisfazione non integrale. Stante ciò, la partecipazione al voto del creditore privilegiato rientrato di parte del credito deve essere ancorata alla percentuale di perdita dovuta al ritardo delle rate e non va estesa all’intero credito considerato di rango privilegiato.
Così ha deciso la Cassazione, chiamata ad esprimersi in merito ad un ricorso di una società fallita contro la decisione della Corte d’appello favorevole a non omologare il concordato fallimentare al quale si era opposto un socio-azionista.
Nella sentenza in oggetto, la n. 22045 del 31 ottobre 2016, il chiarimento anche sulla necessità del deposito della relazione giurata del professionista: se il pagamento è integrale ma dilazionato si deve garantire la partecipazione del creditore al voto e non è necessario acquisire la relazione del professionista per la stima dei beni.
Infatti, non era necessario stabilire il valore di mercato da attribuire ai beni o ai diritti soggetti alla causa di prelazione, poiché il proponente aveva già confezionato la proposta di concordato, prevedendo il pagamento del credito in conformità del titolo ma con una semplice dilazione. La misura del soddisfacimento del credito non è legata al valore dei beni o dei diritti suscettibili di liquidazione, ma molto più semplicemente all’incidenza del decorso del tempo con una valutazione che può essere effettuata dagli organi della procedura.
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