Concordato con continuità: rigorosa verifica di fattibilità

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Concordato con continuità: rigorosa verifica di fattibilità

In tema di concordato preventivo, il tribunale è tenuto ad una verifica diretta del presupposto di fattibilità del piano per poter ammettere il debitore alla relativa procedura.

Fattibilità del piano al vaglio del Tribunale

In particolare, mentre il controllo di fattibilità giuridica non incontra particolari limiti, quello concernente la fattibilità economica, intesa come realizzabilità di esso nei fatti, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi.

Concordato con continuità: controllo anche su correttezza dell'attestazione

Per quel che riguarda, in particolare, il concordato con continuità aziendale, la rigorosa verifica della fattibilità "in concreto" presuppone un'analisi inscindibile dei presupposti giuridici ed economici: il piano con continuità deve essere idoneo a dimostrare la sostenibilità finanziaria della continuità stessa.

Ciò, in un contesto in cui il "favor" per la prosecuzione dell'attività imprenditoriale è accompagnato da una serie di cautele inerenti il piano e l'attestazione, tese ad evitare il rischio di un aggravamento del dissesto ai danni dei creditori, al cui miglior soddisfacimento la continuazione dell'attività non può che essere funzionale.

Il giudice, in tali ipotesi, deve "controllare la corretta predisposizione dell'attestazione del professionista, in termini di completezza dei dati e di comprensibilità dei criteri di giudizio, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura, indispensabile a garantire la corretta formazione del consenso dei creditori".

Proposta di concordato inammissibile con attestazione insufficiente

Sono i principi ricordati dalla Corte di cassazione in tema di concordato preventivo e sulla cui base, con ordinanza n. 28891 del 17 dicembre 2020, sono state respinte le doglianze sollevate da una Srl in liquidazione.

La società si era opposta alla decisione con cui il Tribunale aveva confermato, nei suoi confronti, la dichiarazione di fallimento, fallimento che era stato dichiarato contestualmente alla declaratoria di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo in continuità indiretta, con cessione a terzi dell'affitto dell'azienda da liquidare in momento successivo.

La decisione impugnata era stata incentrata sulla insufficiente e non corretta predisposizione dell'attestazione del professionista in ordine all'idoneità dell'affittuaria a far fronte agli impregni presi e alle concrete possibilità di mantenere l'azienda in esercizio.

Questo, sotto i profili di completezza e affidabilità circa la capacità patrimoniale dell'affittuaria medesima, e circa le garanzie da questa offerte.

Il tribunale, su tali punti, aveva invitato la proponente a integrare l'attestazione, ma a tale invito non era seguita una concreta analisi di capacità dell'affittuaria di mantenere il valore dell'impresa.

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