Conciliazione agevolata per le controversie pendenti al 15 febbraio
Pubblicato il 27 aprile 2023
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Con la circolare 9/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni importanti chiarimenti in materia di definizione agevolata della conciliazione giudiziale, così come disciplinata dalla L. 197/2022 nell’ambito delle misure della cd. “tregua fiscale”. Il documento di prassi, in particolare, fornisce chiarimenti sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, con un abbattimento delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale nonché sulla possibilità di rateizzare in cinque anni gli importo dovuti. La norma istitutiva della disposizione agevolativa è l’articolo 1 commi da 206 a 212 della L. 197/2022; pertanto, in alternativa alla definizione automatica delle liti pendenti, è possibile definire le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria mediante la sottoscrizione di un accordo conciliativo fuori udienza. Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento (è prevista, infatti, la possibilità di effettuare i versamenti fino a 20 rate di pari importo). La circolare illustra, tra gli altri, l’ambito applicativo della misura e le modalità di accesso alla misura agevolativa. In particolare, dopo le modifiche introdotte dal D.L.n. 34/2023:
- la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate;
- il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023.
La circolare chiarisce, altresì che, qualora gli importi pagati a titolo di riscossione provvisoria siano di ammontare superiore rispetto a quanto dovuto per la conciliazione agevolata, il contribuente può ottenere il “rimborso” della differenza (diversamente da quanto avviene nel caso della definizione automatica delle controversie tributarie e nel caso della rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione).
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