Con la clausola non retribuito il cambio d’abito

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La Cassazione, con sentenza n. 8063 dell'8 aprile 2011, accogliendo il ricorso di una grande azienda cui gli operai avevano fatto causa perché non retribuiti per il tempo di “vestizione” e di percorrenza, chiarisce che la clausola del contratto collettivo di lavoro che esclude il pagamento agli operai del tempo per cambiarsi è lecita.

Pertanto, se nel contratto collettivo di riferimento, è inserita la clausola: “sono considerate ore di lavoro quelle di effettiva prestazione”, il datore di lavoro non pagherà il tempo che occorre per indossare l’abito da lavoro o arrivare sul posto.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 31 - Cambio tuta extra - Alberici

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