Dl Omnibus ha esteso il tax credit sponsorizzazioni sportive

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Dl Omnibus ha esteso il tax credit sponsorizzazioni sportive

Con l’articolo 4 del D.L. n. 113/2024 (decreto cd. “omnibus”) il legislatore ha previsto l’estensione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche effettuati dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del medesimo decreto) al 15 novembre 2024. Si tratta del credito d’imposta riconosciuto dall’articolo 81 del D.L. n. 104/2020 alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Il credito d’imposta - pari al 50% degli investimenti effettuati - spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri mezzi di pagamento diversi dal contante (carte di credito/debito, prepagate, assegni bancari o circolari). 

Con la novità normativa viene, dunque, stabilito che il beneficio è applicabile agli investimenti pubblicitari effettuati dal 10 agosto 2024 e fino al 15 novembre 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2024, che ne costituisce limite di spesa.

Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà pubblicato, con efficacia di pubblicità notizia, apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande.

ATTENZIONE: La misura in esame, in origine prevista per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, è stata prorogata per gli investimenti 2021 (art. 10 del D.L. n. 73/2021), per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 (art. 9 del D.L. n. 4/2022), per gli investimenti dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 (art. 1, comma 615 della L. n. 197/2022) e per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 2023 (art. 37 del D.L. n. 75/2023).

Nella trattazione che segue si cerca di fare il punto sulle diverse disposizioni della materia.

Soggetti beneficiari

Come per il passato, il beneficio è riservato alle imprese, lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
  • società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici;

NOTA BENE: le società sportive professionistiche e le società ed associazioni sportive dilettantistiche sono tenute a certificare lo svolgimento di “attività sportiva giovanile”.

Restano, in ogni caso, esclusi dall’agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime agevolato di cui alla L. n. 398/1991. Il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati (Iva esclusa) nel rispetto dei limiti e delle condizioni degli aiuti “de minimis”. Il bonus, in particolare, viene riconosciuto nella misura del 50% dell’investimento effettuato, Iva esclusa.

Investimento in pubblicità

In base alla norma di riferimento, l'investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

  • di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro;
  • effettuato tramite strumenti di pagamento diversi dal contante (l'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario/postale o mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997);
  • rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), relativi al periodo d'imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Il corrispettivo sostenuto per le spese costituisce, per il soggetto erogante, “spesa di pubblicità” volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

Ai fini del contributo è, inoltre, richiesta una attestazione delle spese. Come stabilito dall’articolo 2, comma 2 del D.P.C.M. 30 dicembre 2020, la stessa può essere rilasciata alternativamente:

  • dal presidente del collegio sindacale dell'ente richiedente;
  • da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali;
  • da un professionista iscritto all'albo dei commercialisti o in quello dei consulenti del lavoro;
  • dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Procedura di concessione del credito d'imposta

Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati sono tenuto a presentare apposita istanza mediante la piattaforma online disponibile sul sito Internet del Dipartimento per lo Sport.

Non rileva l'ordine temporale di invio delle domande e in caso di insufficienza delle risorse il bonus spettante al singolo beneficiario sarà proporzionalmente ripartito.

Nella guida operativa, sono individuati i 5 step da seguire ai fini della corretta compilazione della domanda.

Passo 1 - Creare un proprio profilo

Per inviare una richiesta di beneficio è necessario creare un “profilo” nella piattaforma. Ad ogni profilo è possibile associare un unico CF/PI richiedente. Nel caso in cui si è avuto mandato di caricare più richieste per conto di differenti richiedenti, sarà necessario creare un profilo per ogni richiedente: nel caso in cui non venga rispettata questa condizione, le domande inserite potrebbe essere invalidate.

Passo 2 – Accesso alla Piattaforma

Una volta terminata la registrazione è necessario effettuare il login all’Area Riservata.

Effettuato l’accesso si viene rimandati alla pagina “Elenco delle Domande presentate”.

Da questa pagina, una volta caricate le domande, sarà possibile vederne lo stato.

Attenzione che occorre presentare una domanda per ogni fattura emessa e quietanzata.

Quindi, se per un singolo contratto sono state emesse e pagate 8 fatture, andranno inserite tutte e 8 presentando 8 singole domande.

Passo 3 – Compilazione del form

Passaggio importante, poi, è quello della corretta compilazione del form.

Per procedere sarà necessario avere a portata di mano le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del richiedente;
  • dati del rappresentante legale;
  • dati identificativi del contratto di sponsorizzazione (numero, data e durata espressa in mesi);
  • copia della fattura elettronica per cui si richiede il credito;
  • copia della quietanza di bonifico o versamento assegno;
  • dati relativi all'ente sponsorizzato: denominazione, sede legale, codice fiscale / partita IVA, tipologia di sport olimpico praticato e copie di certificato d’Iscrizione al CONI/CIP;
  • dati del soggetto asseveratore (dati personali, numero e albo di appartenenza).

Per quanto riguarda il contratto di sponsorizzazione, nel campo “numero contratto” va inserito il protocollo interno aziendale/numero di contratto con cui si è chiuso l’accordo con il beneficiario.

Non occorre che il contratto sia depositato. Il campo durata del contratto deve essere espresso in mesi; nel caso in cui il contratto sia della durata di un anno vanno inseriti 12 mesi, nel caso in cui il contratto sia della durata di 2 anni vanno inseriti 24 mesi e così via.

Passo 4 – Modello di autocertificazione

Dopo aver salvato il form, la domanda passerà in uno stato “AC” – Attesa di compilazione.

E’ possibile, poi, controllare e correggere i dati precedentemente inseriti. In particolare, se i dati inseriti:

  • risultano ERRATI, si procede alla relativa correzione;
  • risultano CORRETTI, si procede allo “scarico” del modello di autocertificazione precompilato.

Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal rappresentante legale e dall’ asseveratore.

Passo 5 – Caricamento del documento e inoltro della richiesta

Dopo aver firmato il documento è possibile accedere nuovamente alla piattaforma, selezionare la domanda per la quale si vuole caricare il documento firmato e caricare lo stesso.

Una volta caricato il documento e salvato i dati la domanda verrà inviata in modo “definitivo” al sistema e passerà in uno stato “AT” – In attesa di approvazione da parte del Dipartimento per lo sport.

Per monitorare lo “stato” della domanda è necessario entrare nell’area riservata e cliccare su “Elenco delle domande presentate”. Nella sezione “Dati della Domanda” è possibile monitorare lo stato di avanzamento della pratica nonché se la stessa è stata lavorata dall’Ufficio e l’esito dell’esame, oppure se la pratica è stata successivamente inserita nel registro nazionale degli aiuti di stato e se è stata confermata o rifiutata.

Si ricorda che entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Dipartimento per lo sport - previa verifica dei requisiti di legge e della documentazione prevista - provvede alla concessione del beneficio, nel limite delle risorse stanziate, dandone comunicazione ai beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

L’elenco dei beneficiari è contestualmente trasmesso all’Agenzia delle Entrate. Laddove le risorse messe a disposizione non siano sufficienti rispetto al numero delle richieste ammesse, il Dipartimento dello sport procederà alla “ripartizione” proporzionale delle stesse tra i beneficiari, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse disponibili e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

ATTENZIONE: Come desumibile dalla citata Guida l'asseveratore è il soggetto che "si assume la responsabilità civile, penale e amministrativa che quanto dichiarato in fase di compilazione corrisponda a verità ".

Fruizione del credito d'imposta

Per quanto riguarda la fruizione del beneficio, si fa presente che:

  • il credito d'imposta è utilizzabile - a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari dell’agevolazione - esclusivamente in compensazione mediante presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento;
  • il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo;
  • l'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

FAQ – Dipartimento dello Sport

Con l’ultima edizione del beneficio (il 10 agosto 2024 si è chiuso l’invio delle istanze per fruire del credito di imposta relativo alle sponsorizzazioni sportive a valere sulle operazioni svolte nel 1° trimestre 2023), sono state “aggiornate” - sul sito web del Dipartimento per lo Sport - una serie di interessati FAQ utili per la soluzione a diverse problematiche, alcune delle quali si riportano nella tabella che segue.

Domanda

Risposta

Ho fatto tre contratti di sponsorizzazione alla stessa ASD e sei fatture, posso cumularli?

No, se un’ente/azienda/libero professionista ha fatto più contratti di sponsorizzazione ad una singola ASD, deve inoltrare una richiesta per ogni singola fattura e contratto. Naturalmente le singole richieste devono essere inoltrate con lo stesso profilo di registrazione.

Sono un commercialista, posso presentare più domande con lo stesso profilo?

No, ogni profilo è inerente ad una singola realtà richiedente.

Posso caricare la fotocopia dell’assegno?

No, occorre certificare che l’assegno sia stato effettivamente incassato dal beneficiario, quindi è necessaria la quietanza, pena il rigetto della domanda.

Posso compilare il form e caricare il modello di autocertificazione in un secondo momento?

Si è possibile compilare il form e caricare il modello firmato digitalmente dall’asseveratore e dal rappresentante legale in un secondo momento, ma sempre nel limite della scadenza del bando.

Ho stipulato un contratto di sponsorizzazione per 36 mesi con inizio 1° gennaio 2023. Posso richiedere il credito di imposta?

Sì, ma solo per le fatture incassate tra l'1.1 ed il 31.3.2023.

Se ho diversi pagamenti verso società diverse per un totale di 10.000 euro, posso chiedere ugualmente il credito?

Il limite dei 10.000 euro è riferito all’investimento, quindi al netto dell’IVA.

I pagamenti possono essere stati saldati anche tramite compensazione con fatture di fornitura nei loro confronti?

No, l’art. 23 del dlgs 241/1997, definisce in maniera univoca il pagamento con mezzi diversi dal contante. Questi sono: carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari e altri sistemi di pagamento (bollettini postali).

Contratto di sponsorizzazione settembre 2022-giugno 2023: è ammissibile l'intera spesa fatturata e sostenuta a settembre 2022 che si riferisce ad un contratto con termine giugno 2023? Oppure è da ritenere ammissibile la sola quota relativa ai mesi gennaio, febbraio e marzo 2023 (facendo una proporzione sul totale dei mesi)?

È ammissibile la sola spesa sostenuta (pagata) tra gennaio e marzo 2023.

Vi chiedo notizie in merito all’effettivo bonus, ovvero se è del 50% fisso sulla base della spesa sostenuta dalla singola azienda oppure se vi è un plafond unico nazionale da suddividere in relazione al numero di domande ed alla spesa singolarmente sostenuta?

l tetto di spesa per il contributo di cui trattasi è fissato € 35 milioni. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta spettante.

È possibile inserire più di una fattura nel portale web per la richiesta di credito d'imposta sponsorizzazioni. Dal momento che mi consente di inserire una sola fattura a domanda, devo fare più domande per inserire le restanti fatture?

Si, nel caso di più fatture occorre inserire più domande all’interno dello stesso profilo.

 

E’ possibile firmare l‘autocertificazione dal legale rappresentante in modo cartaceo non avendo la firma digitale ed elettronicamente dall’asseveratore?

No, è obbligatoria la firma digitale.

In riferimento al credito d'imposta per le spese di sponsorizzazione, primo trimestre anno 2023, è possibile allegare le fatture cartacee, in quanto trattasi di associazione, senza obbligo di emissione fatture elettroniche.

Si, tuttavia si ricorda che i ricavi per un’associazione devono essere compresi tra euro 150.000 ed euro 15.000.000. Inoltre le associazioni che usufruiscono del regime forfettario non possono presentare domanda.

Nella predisposizione della istanza attraverso il portale dedicato, il sistema non consente di annullare un file precedentemente inserito al fine della sostituzione dello stesso. Nel caso specifico nel campo riservato alla quietanza bancaria. Chiedo cortesemente come procedere

Occorre caricare il nuovo file che si andrà a sovrascrivere sul precedente.

Il contratto stipulato deve contenere necessariamente un numero di contratto? Qualora non ci fosse è pena di esclusione del credito?

Il numero del contratto è il numero di protocollo interno dell’impresa con il quale viene archiviato. Qualora non ci fosse indicare il numero della prima fattura di pagamento o un numero seriale (1,2 ecc.).

Come per l’anno 2022, la nostra azienda ha incaricato dell’asseverazione la società di revisione che si occupa anche della certificazione di bilancio. La disciplina prevede infatti che l'effettuazione delle spese deve risultare da un'apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità rispetto alle dichiarazioni fiscali ovvero da coloro che esercitano la revisione legale dei conti. Che dati occorre indicare, in questo caso? Occorre inserire i dati di una persona fisica partner di tale azienda, purché iscritta ad un albo?

Occorre indicare i dati del rappresentante legale della società di revisione.

Il certificato di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche deve essere datato 2024 (anno di presentazione della domanda) o 2023 (anno di riferimento del bonus)?

Il certificato di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche deve essere valido per il 2023.

l contratto scade nel 2022, ma il bonifico viene effettuato nel 2023. Posso fare la domanda?

No, il contratto deve essere valido nel 2023.

Ho una fattura pagata con tre bonifici di cui due nel 2023 e uno nel 2024. L’importo da indicare nel campo “IMPORTO AL NETTO (IVA ESCLUSA)” della sezione “DATI DELLA FATTURA O RICEVUTA” della piattaforma, deve essere il totale della fattura o il totale dei bonifici pagati nel 2023?

L’importo da indicare nel campo “IMPORTO AL NETTO (IVA ESCLUSA) della piattaforma, deve corrispondere all’importo del bonifico allegato, iva esclusa. Quindi per allegare due bonifici deve caricare due volte la stessa fattura ed indicare ogni volta l’importo del bonifico al netto dell’iva.

Cause di revoca e procedure di recupero del beneficio

Nel caso in cui viene accertata l'insussistenza di una o più delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti dal decreto attuativo o quando la documentazione contiene elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese, il Dipartimento per lo sport procede alla revoca del beneficio o alla “rideterminazione” del credito d'imposta. I beneficiari dell’agevolazione, infatti, sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento per lo sport l'eventuale perdita delle condizioni stabilite dalla legge o dei requisiti previsti nonché ogni altra variazione degli stessi che incida sulla misura del beneficio.

In tale eventualità, il Dipartimento procede al recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le vigenti disposizioni di legge. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, poi, il Dipartimento per lo sport e l'Agenzia delle entrate dovranno concordare le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta oggetto del provvedimento di revoca o di rideterminazione. Qualora l'Agenzia accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Dipartimento per lo sport che, previe verifiche, provvede al recupero del contributo.

 

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