Con apertura di credito apparente versamenti da revocare
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 12 novembre 2010
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La Prima sezione civile della Cassazione, con sentenza n. 22915 dello scorso 11 novembre, ha rigettato il ricorso presentato da un Istituto di credito avverso la decisione con cui i la Corte di appello di Firenze aveva dichiarato inefficaci le rimesse nel conto corrente intrattenuto da una società in difficoltà economica presso la stessa condannandola al pagamento a favore della curatela fallimentare della somma ivi versata.
In particolare, la Corte di legittimità, confermando gli assunti dei giudici di gravame, ha sottolineato che, nella specie, tra la cliente che si trovava in una situazione di difficoltà economica e la banca era stato concluso un contratto di apertura di credito senza che i successivi versamenti potessero essere riutilizzati dalla cliente stessa; ne derivava che il contratto di apertura di credito era, in realtà, soltanto apparente, atteso che, in tal modo, veniva posta in essere un'attività negoziale, “cui non corrisponde il regolamento di interessi tipico di detto contratto, ma un diverso regolamento di interessi”.
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