Comunicazioni obbligatorie nelle zone terremotate
Pubblicato il 23 dicembre 2016
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Nei confronti dei lavoratori autonomi e i datori di lavoro che alla data del 24 agosto 2016, ovvero del 26 ottobre 2016, risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni colpiti dal sisma, le comunicazioni obbligatorie relative ad assunzioni, cessazioni e variazioni del rapporto di lavoro effettuate in ritardo rispetto al termine di legge, in scadenza dal 24 agosto (ovvero dal 26 ottobre, per i Comuni colpiti dal relativo sisma) al 31 dicembre 2016, non potranno essere oggetto delle sanzioni amministrative laddove siano state comunque effettuate entro il 31 dicembre 2016.
Queste sono le indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, trasmesse ai propri uffici territoriali con nota prot. n. 23819 del 21 dicembre 2016.
Qualora, invece, le comunicazioni relative agli obblighi insorti nel periodo in questione non siano state effettuate entro il predetto termine, le stesse saranno considerate omesse anche ai fini dell’applicazione della maxisanzione per la quale gli organi ispettivi dovranno tenere conto della regolarizzazione dei rapporti per l’intero periodo, intervenuta dopo il 31 dicembre 2016 ma prima dell’eventuale accesso ispettivo.
In tale ultima ipotesi, infatti, troverà applicazione esclusivamente la sanzione amministrativa per la ritardata comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro.
Sospensioni dei termini
Verso i soggetti che alla data del 24 agosto 2016 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nelle zone colpite dal sisma, sono sospesi, inoltre, dal 24 agosto 2016 al 31 maggio 2017, i termini:
- per la notificazione dei verbali unici di contestazione e notificazione di illeciti amministrativi;
- di esecuzione della diffida ad adempiere di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;
- di pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981;
- di pagamento dell’ordinanza ingiunzione;
- di presentazione delle istanze di rateizzazione e dei relativi obblighi di pagamento;
- riguardanti la presentazione degli scritti difensivi;
- previsti per la presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Poiché la norma non stabilisce esplicitamente la sospensione dei termini di notificazione dell’ordinanza-ingiunzione, saranno gli Uffici legali a dover provvedere a tale adempimento, specificando nel corpo dell’ordinanza che i termini di pagamento, di richiesta della rateizzazione, di presentazione dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali sono sospesi nel suddetto periodo.
Specifica, infine, la citata nota ministeriale che anche i termini di scadenza relativi al procedimento per le diffide accertative per crediti patrimoniali, ricadenti nel periodo che va dal 24 agosto 2016 fino al 31 maggio 2017, sono sospesi per lo stesso periodo.
- eDotto.com – Edicola del 20 dicembre 2016 - Ammortizzatori nelle zone colpite dal sisma – Schiavone
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