Comunicazioni liquidazioni Iva e ravvedimento
Pubblicato il 10 agosto 2017
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Per far fronte all’evasione, in particolare in materia di Iva, il D.L. n. 193 del 22 ottobre 2016 ha introdotto, dallo scorso 1° gennaio 2017, nuovi adempimenti concernenti le trasmissioni telematiche.
Si tratta della comunicazione trimestrale obbligatoria dei dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e registrate, e delle relative note di variazione, nonché della comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche Iva.
Il decreto individua anche quelli che sono gli aspetti sanzionatori legati ad una eventuale violazione dell’adempimento.
In particolare per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture, è stata prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di due euro per ogni fattura, con un limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.
L’omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è, invece, punita con la sanzione amministrativa che va da 500 euro a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza prevista dalla norma ovvero se, nel medesimo termine, viene effettuata una trasmissione corretta dei dati.
In assenza di una deroga espressa, ad essa risulta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del D.Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 472.
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