Comunicazioni e notificazioni solo tramite Pec
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 05 novembre 2012
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Il Decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, cosiddetto “Decreto sviluppo-bis”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre, divenendo operativo a partire dal 20 ottobre.
Il provvedimento interviene con misure atte al rafforzamento della digitalizzazione dei procedimenti giudiziari sul fronte del processo civile, penale e fallimentare.
In particolare, l’utilizzo della Posta elettronica certificata (Pec) da parte degli operatori diviene il punto focale del sistema di dialogo tra uffici giudiziari, avvocati, professionisti, cittadini, imprese e Pa. E così, ai sensi dell’articolo 16 del provvedimento, viene sancito l’obbligo, per le cancellerie, dell’utilizzo delle modalità telematiche per tutte le comunicazioni e le notificazioni da effettuare.
Particolarmente rilevante è l’utilizzo della Pec anche nelle procedure fallimentari. E così, nelle procedure aperte a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento e in quelle già pendenti in cui non sia stata ancora effettuata la prima comunicazione ai creditori, le comunicazioni degli atti più importanti della procedura verranno comunicati dal curatore o dal commissario all'indirizzo di Pec dei creditori. A tal proposito, nella prima comunicazione ai creditori, il curatore o il commissario dovranno indicare il proprio indirizzo Pec nonché richiedere la tempestiva comunicazione del corrispondente indirizzo Pec. Per le procedure che verranno aperte a seguito della conversione in legge del decreto, le domande di ammissione al passivo e le osservazioni al progetto di stato passivo andranno trasmesse, unitamente ai documenti, all'indirizzo Pec del curatore o del commissario. Le stesse, infatti, non dovranno più essere depositate presso la cancelleria.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 9 – Domicilio digitale per tutte le cause - Cottone - www.csm.it
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 9 – Il fallimento «adotta» la Pec – Fontana - www.csm.it
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