Comunicazioni depositi titoli: con saldo zero niente bollo

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L’agenzia delle Entrate, con la circolare 46 del 24 ottobre 2011, fornisce risposte in merito ai quesiti giunti dal settore bancario e finanziario in merito all’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari (anche le Sim), alla luce del Dl 98/2011. Si ricorda che il tema era stato trattato nella pregressa circolare 40/E/2011.

Viene detto che:

- le comunicazioni relative ai depositi di titoli con saldo zero non devono scontare l’imposta di bollo né sulla comunicazione periodica, né su quella relativa alla chiusura del rapporto;

- le società di intermediazione mobiliare devono applicare l’imposta di bollo sulle loro comunicazioni, per la data di emissione della comunicazione il riferimento è a quella di chiusura del rendiconto;

- nel calcolo dell’imposta è da considerare il valore complessivo dei titoli detenuti presso lo stesso intermediario individuando quello economicamente più rilevante;

- mentre, per il deposito di maggiore ammontare l’imposta va calcolata sommando il valore di tutti i depositi presso lo stesso intermediario, per tutti gli altri depositi l’imposta si calcola in base al valore raggiunto dal singolo deposito al termine del periodo di rendicontazione;

- le comunicazioni riferibili al 30 giugno 2011, anche quelle formate dopo questa data, soggiacciono al previgente tributo;

- è soggetto a bollo solo il servizio di custodia e amministrazione degli strumenti finanziari.
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