Comunicazione opzione bonus edilizi, dal Fisco i rimedi per ritardi/errori
Pubblicato il 20 ottobre 2022
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Con la circolare 33/E dello scorso 6 ottobre 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle novità che hanno interessato la cessione o lo sconto in fattura dei bonus edilizi dopo la conversione in legge dei decreti Aiuti (D.L. n. 50/2022) e Aiuti-bis (D.L. n. 115/2022).
Con il documento di prassi, in primis, vengono forniti chiarimenti sulla disciplina della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.
Viene, altresì chiarito come rimediare in caso di “ritardi” nella comunicazione. E’ stata prevista, infatti, la possibilità di avvalersi, a determinate condizioni, della cd. “remissione in bonis”, istituto che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione prevista dall’art. 11, co. 1, del D.Lgs. 471/97 (pari a 250 euro). In particolare, per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 2020, la Comunicazione può essere trasmessa entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). Si può usufruire della "remissione in bonis" anche per la trasmissione della Comunicazione della cessione delle rate residue successive alla prima, relative alle detrazioni maturate per spese sostenute nel 2020. In tali casi, la prima rata è stata detratta nella dichiarazione dei redditi 2021 (relativa all’anno 2020). Le Comunicazioni trasmesse nel mese di novembre possono essere annullate o sostituite entro il successivo 5 dicembre, ma le eventuali comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale data. Per i soggetti Ires e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022 e per i quali è stata prevista la possibilità di trasmettere la Comunicazione entro il 15 ottobre 2022, la sanzione è dovuta "solo" nei casi in cui la trasmissione avvenga tra il 16 ottobre e il 30 novembre 2022.
Chiarimenti e rimendi anche in caso di “errori” nella comunicazione di opzione. In particolare, se l’errore nella comunicazione è “formale”, ad esempio sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori, è sufficiente inviare una segnalazione tramite pec.
Se, invece, l’errore è “sostanziale”, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto, è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il 5° giorno del mese successivo a quello di invio. Decorso tale termine, se il cessionario ha accettato il credito, le parti potranno richiedere l’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette, inviando un apposito modello a una casella pec dedicata.
Si segnalano, da ultimo, le indicazioni in tema di cessione dei crediti ai “correntisti”. In sede di conversione del decreto cd. “Aiuti”, infatti, il legislatore ha previsto che le banche ovvero le società appartenenti ad un gruppo bancario possono effettuare una cessione a favore di soggetti “diversi” dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Intervenendo sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche in caso di prima comunicazione di cessione o sconto in fattura inviata antecedentemente al 1° maggio 2022 è consentita alle banche la cessione a favore dei correntisti e che il correntista che acquista il credito non è tenuto ad effettuare ex novo l’istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la stessa banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato la necessaria diligenza.
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