Comunicazione obbligatoria per autonomi occasionali? Solo su piattaforma online
Pubblicato il 24 maggio 2022
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La comunicazione preventiva di avvio di attività dei lavoratori autonomi occasionali, da effettuarsi all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio da parte del committente, va eseguita non più mediante SMS o posta elettronica, ma esclusivamente “mediante modalità informatiche”.
È quanto prevede l'art. 12 sexies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito, con modificazioni, con la Legge di conversione 20 maggio 2022, n. 51 e recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
La novità, in vigore dal 21 maggio 2022, non è però l'unica novella per imprese e professionisti.
Ma andiamo con ordine partendo dall'adempimento e dal quadro regolatorio previgente.
CO per lavoro autonomo occasionale: di cosa si tratta
La comunicazione preventiva di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali è un nuovo adempimento a carico dei committenti.
Introdotto, a decorrere dal 21 dicembre 2021, dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal decreto Fiscale (art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2021, n. 215), il nuovo obbligo mira principalmente a contrastare il lavoro irregolare.
Operativamente, il committente è obbligato, prima di avviare i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, a darne comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio in ragione del luogo dove si svolgerà la prestazione lavorativa.
CO per lavoro autonomo occasionale: le istruzioni operative
Il legislatore, in prima battuta, aveva previsto che tale comunicazione dovesse essere eseguita “mediante SMS o posta elettronica” e comunque con le modalità operative previste dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 per i rapporti di lavoro intermittente.
Le lacune del dettato normativo hanno costretto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro a intervenire ripetutamente per spiegare la portata della novità e fornire le indicazioni operative per la sua corretta esecuzione.
Per un quadro generale, si ricorda che, dall'entrata in vigore della disposizione del decreto Fiscale ad oggi sono state pubblicate le seguenti note:
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la nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022 (per la Regione Sicilia, integrata da comunicato prot. n. 1375 del 14 gennaio 2022), contenente le prime indicazioni operative sull'obbligo di comunicazione all' ITL competente per territorio, da effettuarsi, nelle more del rilascio di un apposito applicativo, tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata ) dell'Ispettorato territoriale;
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la nota prot. n.109 del 27 gennaio 2022 e la nota prot. n. 393 del 1°marzo 2022 con chiarimenti sotto forma di risposte a quesiti;
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la nota prot. n. 573 del 28 marzo 2022, con la quale l'INL, a seguito del rilascio dell'applicativo disponibile su Servizi Lavoro e accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE, ha comunicato la possibile coesistenza, fino 30 aprile 2022, delle due modalità di invio della comunicazione (posta elettronica e canale telematico) e il passaggio, dal 1° maggio 2022, all'unico canale telematico ritenuto valido per assolvere l'obbligo;
- la nota prot. n. 881 del 22 aprile 2022, con cui l'INL, modificando le precedenti istruzioni, ha lasciato attivo sine die il doppio binario. Il committente poteva pertanto scegliere tra posta elettronica o canale telematico, consapevole però che scegliendo l'invio tramite e-mail sarebbe stato più soggetto a controlli ispettivi.
CO per lavoro autonomo occasionale: le novità
Con l’articolo 12-sexies del decreto-legge n. 21 del 2022 convertito in legge il legislatore ha nuovamente modificato l'articolo 14, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disponendo che la comunicazione preventiva di avvio dell'attività dei lavoratori autonomi occasionali va eseguita solo mediante modalità informatiche. Non è pertanto più ammessa nessun'altra modalità alternativa.
Ma c'è di più.
La disposizione modifica ulteriormente l’art. 14 specificando che non sono oggetto della comunicazione in parola le attività autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali (legge 29 dicembre 2021, n. 233). Per queste ultime, si ricorda, i committenti devono eseguire la comunicazione tramite il modello "UNI-piattaforme" ed entro il 20° giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro, secondo le modalità di trasmissione definite con il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31 del 23 febbraio 2022 (solo in fase di prima applicazione, la scadenza prevista al 20 maggio è stata prorogata al 3 giugno).
Pertanto, per le prestazioni d'opera, anche di natura intellettuale e per le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente i cui corrispettivi sono erogati dal committente tramite piattaforma digitale, la comunicazione deve essere effettuata con "UNI-piattaforme" , entro il 20° giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro. Il committente potrà fare una sola comunicazione nei casi di stipulazione contestuale di due o più contratti di lavoro intermediato da piattaforma digitale.
La comunicazione preventiva di inizio attività interessa invece i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. (riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”), e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
CO per lavoro autonomo occasionale: sanzioni
Nessuna novità si registra invece sotto il profilo sanzionatorio. Il committente che non ottempera all’obbligo di comunicazione è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Non è applicabile la diffida prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.
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