Comunicazione minusvalenze a raggio d’azione allargato

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Spiega Assonime in circolare 34 del 5 giugno, in ordine all’obbligo che il dl 203/05 ha introdotto e che è stato reso operativo dal provvedimento agenziale 29 marzo, che la comunicazione delle minusvalenze superiori a 50mila euro - necessaria dal momento della sua introduzione nella normativa di contrasto al dividend washing, il meccanismo deputato a realizzare minusvalenze deducibili a fronte di dividendi esenti con l’acquisto di partecipazioni in prossimità dello stacco del dividendo e della loro successiva cessione una volta incassata la cedola, naturalmente a valori più bassi - va estesa alla totalità delle partecipazioni da cui sia emersa una minusvalenza deducibile. Potendo, infatti, l’assenza dell’adempimento portare alla indeducibilità del componente negativo, è assai meglio interpretare la norma in modo non limitativo. D’altra parte, il contrasto al fenomeno del dividend washing doveva avvenire prevedendo non solo regole sull’irrilevanza delle minusvalenze e delle differenze negative realizzate fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ma anche a mezzo della comunicazione in questione.

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  • ItaliaOggi, p. 38 – Comunicazione minusvalenze a raggio d’azione allargato - Felicioni

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