Comunicazione Iva: chiarimenti per l'invio del modello
Pubblicato il 08 giugno 2017
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A partire dal 2017 come ormai noto, vi è l’obbligo dell’invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (mensili/trimestrali). Sono esonerati dalla comunicazione, i soggetti non obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva annuale o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche (soggetti che hanno registrato esclusivamente operazioni esenti, contribuenti minimi/forfetari).
Con il Provvedimento del 27.3.2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA” con le relative istruzioni. Nel modello vanno indicati i dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, la comunicazione è presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
Recentemente, l’Agenzia ha reso disponibile una serie di risposte ad alcuni quesiti (FAQ) relativamente alla compilazione del modello e all’invio dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, i chiarimenti hanno riguardato in particolare la compilazione della comunicazione in presenza di:
- operazioni soggette a reverse charge;
- operazioni con IVA ad esigibilità differita;
- utilizzo del credito IVA annuale;
- assenza di operazioni nel trimestre.
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