Comunicazione di licenziamento viziata, impugnazione obbligatoria

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Comunicazione di licenziamento viziata, impugnazione obbligatoria

Il lavoratore deve necessariamente impugnare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche quando la comunicazione è viziata da un difetto procedurale. Dunque, laddove il datore di lavoro non rispetta la procedura preventiva prevista dall’art. 7, co. 1 della L. n. 604/1966, ossia non comunichi all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) l’intenzione e i motivi di procedere al licenziamento, viziando di conseguenza la comunicazione di licenziamento, il lavoratore è comunque tenuto a impugnare il licenziamento in via stragiudiziale entro il termine di 60 giorni.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8660 del 28 marzo 2019.

Comunicazione di licenziamento viziata, la vicenda

Nel caso di specie, un dipendente veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo per riduzione del personale causata da contingenti esigenze economiche aziendali. Il lavoratore impugnava il provvedimento del datore di lavoro e otteneva la reintegra sul posto di lavoro, oltre a un’indennità pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, da parte del giudice del Tribunale di Fermo.

La decisione veniva ribaltata dalla Corte d’Appello di Ancona. In tale sede i giudici hanno rilevato che, seppur la comunicazione di licenziamento era avvenuta in violazione dell’iter procedimentale previsto dall’art. 7, co. 1 della L. n. 604/1966, era intervenuta la decadenza ex art. 6 della L. n. 604/1966 essendo stata l'impugnativa stragiudiziale proposta dopo il maturare del termine di 60 giorni. Tale termine, spiegano i giudici, non potevano comunque considerarsi sospesi per il tempo necessario all'espletamento della procedura conciliativa obbligatoria in mancanza di espressa previsione in tal senso da parte dell'art. 7 della L. n. 604/1966. 

Il lavoratore impugnava la sentenza e ricorreva in Cassazione.

Comunicazione di licenziamento viziata, la sentenza

La Suprema Corte rigetta il ricorso del lavoratore, confermando quanto sostenuto dai giudici di secondo grado. Nel caso di specie, il lavoratore era decaduto dall’impugnazione, in quanto la legge non prevede nessuna sospensione del termine di impugnazione del licenziamento in caso di attivazione della procedura dinnanzi all’ITL.

Si ricorda, a tal proposito, che i datori di lavoro i quali hanno più di 15 dipendenti, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sono tenuti in via preliminare a comunicare alla sede dell’ITL nel luogo in cui il lavoratore presta la sua opera, l’intenzione di procedere al licenziamento, i motivi dello stesso e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

Nel caso analizzato dalla Corte di Cassazione l’azienda, in difetto della predetta procedura, aveva avviato l’iter in un momento successivo rispetto alla comunicazione del licenziamento al dipendente. Il lavoratore, dal proprio canto, non aveva però poi impugnato la prima lettera di licenziamento in via stragiudiziale nel termine di 60 giorni. Ciò ha portato gli ermellini a confermare la decadenza del lavoratore da ogni contestazione.

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