Comuni colpiti da eventi calamitosi, fissata la percentuale per il calcolo del Cfp

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Comuni colpiti da eventi calamitosi, fissata la percentuale per il calcolo del Cfp

Fissata dal direttore delle Entrate, con provvedimento n. 203407 del 27 luglio, la percentuale da moltiplicare al contributo a fondo perduto concesso dal Dl “Agosto” per chi non aveva presentato la domanda nei tempi fissati dal Decreto “Rilancio” e ha sfruttato la seconda finestra per richiederlo.

Si ricorda, infatti, che l’articolo 60, comma 7-sexies, del Dl n. 104 del 2020, ha previsto la possibilità di presentare l’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del Decreto legge n. 34/2020 per coloro che:

  • non avevano presentato la richiesta nei tempi e nei modi stabiliti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 giugno 2020;

  • a partire dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020, classificati come totalmente montani e non presenti nell’elenco allegato alle istruzioni al modello di istanza pubblicato con il richiamato provvedimento del 10 giugno 2020.

La stessa norma ha destinato la somma di 5 milioni di euro all’erogazione del contributo, che costituisce limite di spesa.

Successivamente, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 5 febbraio 2021 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze. Nello specifico, è stato disposto che:

  • l’istanza poteva essere presentata dal 10 al 24 febbraio 2021;

  • in caso di insufficienza delle risorse disponibili (5 milioni di euro) rispetto all’ammontare complessivo dei contributi richiesti, l’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei contributi emergenti dalle istanze accolte.

Decreto Agosto, percentuale per calcolare il contributo a fondo perduto

Il valore del contributo a fondo perduto da accreditare ai suddetti soggetti dipende dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.
Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte fosse risultata inferiore al limite di spesa, la percentuale sarebbe stata pari al 100%.

Considerato che il limite massimo di spesa fissato dalla norma è di 5 milioni di euro e l’ammontare complessivo dei contributi emergenti dalle istanze accolte è pari a 31.942.524 euro, il provvedimento di ieri stabilisce che la percentuale ottenuta dal rapporto tra i due valori riportati è pari al 15,6531%.

Pertanto, secondo l’Agenzia, l’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo risultante dall’ultima domanda correttamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.

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