Computabilità nella quota di riserva del dipendente divenuto inabile dopo l’assunzione
Pubblicato il 25 maggio 2010
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Il ministero del Lavoro in risposta all’interpello n. 17 del 24 maggio 2010 sulla computabilità nella quota di riserva - ex art. 4, comma 4, Legge n. 68/1999 - del lavoratore assunto come normodotato divenuto inabile dopo la stipulazione del contratto di lavoro, precisa che ai fini della computabilità in oggetto rileva se l’inabilità non è inferiore al 60% e se tale inabilità non sia imputabile all'inadempimento del datore di lavoro, accertato in sede giurisdizionale, delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Inoltre, per le modalità procedurali da seguire ai fini della computabilità chiarisce che, per l’abrogazione ex D.L. n. 112/2008 della certificazione di ottemperanza rilasciata Uffici competenti all’inserimento dei disabili che non assume dunque valore “sostanziale” per la partecipazione alle gare, ciò che rileva è l’“attestazione” da parte del datore di lavoro sull’osservanza degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, che produce i suoi effetti con riferimento al periodo considerato.
- ItaliaOggi, p. 31 – In riserva anche l’inabile - Cirioli
- http://www.lavoro.gov.it/ interpello n. 17 del 24 maggio 2010
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