Composizione negoziata: compilazione della scheda per esperti indipendenti

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Composizione negoziata: compilazione della scheda per esperti indipendenti

Con informativa n. 126 del 10 ottobre 2024 il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) illustra le modalità per la compilazione della scheda sintetica da parte dell’esperto indipendente.

Il decreto legislativo numero 136, emesso il 13 settembre 2024, introduce modifiche e integrazioni al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, originariamente formulato dal decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14.

In particolare, il quinto comma dell'articolo 13, integrato dal Dlgs 136/2024, specifica le caratteristiche della scheda sintetica.

Questa scheda raccoglie dati essenziali per la definizione del profilo degli esperti e viene redatta seguendo un formato standardizzato, stabilito da un decreto del Ministero della Giustizia del 21 marzo 2023. Tale decreto regola anche la struttura della piattaforma telematica nazionale, i dettagli della lista di controllo, le procedure per l'esecuzione del test pratico e le linee guida del protocollo per la gestione della composizione negoziata in situazioni di crisi.

Utilità della scheda sintetica dell’esperto

Il documento che riassume il profilo professionale dell'esperto, come specificato nell'articolo 13, comma 5, del Codice della crisi, è progettato per assistere le commissioni regionali incaricate delle nomine, o altri soggetti responsabili, nel selezionare gli esperti indipendenti più adatti.

Questa scheda sintetica aiuta a individuare i profili professionali che meglio rispondono alle necessità specifiche di ciascuna impresa impegnata in un processo di composizione negoziata.

Il modello di scheda sintetica è fornito dalle Camere di Commercio che lo rendono accessibile ai professionisti attraverso una specifica piattaforma informatica.

Struttura della scheda

La scheda è strutturata come segue:

  • Parte iniziale, include i dati personali e anagrafici del professionista, il suo codice fiscale e l'ordine di appartenenza, specificando anche la data di iscrizione;
  • Prima sezione, presenta le esperienze pregresse del professionista nel settore della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa. A queste esperienze si aggiungono quelle ottenute in qualità di esperto nella composizione negoziata;
  • Seconda sezione, offre spazio per ulteriori dettagli che il professionista può inserire per permettere una valutazione più approfondita da parte delle commissioni regionali riguardo l'importanza delle esperienze menzionate nella prima sezione. Queste informazioni possono includere il settore merceologico dell'impresa, il fatturato, il debito ristrutturato, il numero di dipendenti e il numero di creditori coinvolti nella ristrutturazione;
  • Nota descrittiva, in cui il professionista può aggiungere, fino a un massimo di 2000 caratteri, ulteriori informazioni che considera utili per le valutazioni da parte dei soggetti incaricati della nomina degli esperti.

Compilazione

Dopo che l'Ordine di appartenenza comunica il nominativo del professionista alla Camera di Commercio competente e questo viene inserito nell'elenco regionale, il professionista è autorizzato a utilizzare la piattaforma informatica per redigere la scheda.

Una volta completata, viene automaticamente inviata all'Ordine di appartenenza per i controlli necessari.

NOTA BENE: La scheda sintetica è messa a disposizione del professionista tramite la piattaforma telematica. Il professionista, una volta registrato nell'elenco, ha la responsabilità di compilare personalmente la scheda, seguendo il formato stabilito.

Verifiche dell’Ordine

Le verifiche dell’Ordine hanno ad oggetto:

  • i dati contenuti nella parte iniziale della scheda,
  • quanto specificato nella prima sezione dedicata all’indicazione delle precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, e quelle connesse agli incarichi ricevuti quale esperto nella composizione negoziata.

Precisazione del Cndcec

La specificazione resa dal Cndcec nell’informativa del 10 ottobre 2024, n. 126, mira a semplificare le operazioni di controllo degli Ordini di appartenenza.

L'esperto, già inserito nell'elenco, deve utilizzare il sistema informatico previsto per caricare sulla Piattaforma telematica tutti i documenti che dimostrano le sue esperienze professionali maturate.

Questo processo è essenziale per assicurare che le qualifiche e le esperienze dell'esperto siano correttamente documentate e controllate.

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