Compenso alto al Ctu solo con dettagliata motivazione

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La Seconda sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 3964 del 18 febbraio 2013, ha disposto l'annullamento, con rinvio, del provvedimento con cui il Tribunale aveva liquidato il compenso di un Consulente tecnico d'ufficio prevedendo una somma particolarmente elevata (quasi due milioni di euro). L'attività del Ctu, nella specie, aveva riguardato una controversia promossa da 116 clienti nei confronti di una banca per un'asserita truffa posta in essere da parte di quest'ultima e volta ad indurre all'acquisto di obbligazioni di una società americana in default sin dal 2001.

La banca si era opposta alla quantificazione del compenso operata dai giudici di merito in considerazione della mancata indicazione, nel testo del provvedimento medesimo, delle motivazioni circa le ragioni che avevano portato alla individuazione di una cifra assai rilevante.

Doglianza, questa, ritenuta fondata dalla Corte di legittimità, secondo cui il generico richiamo alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del Decreto ministeriale del 30 maggio 2002, non poteva essere considerato sufficiente per considerare assolto l'obbligo di motivazione del provvedimento giudiziario. Nella specie - sottolinea la Suprema corte - "il rinvio non è circostanziato, infatti, e non si accompagna a una qualsiasi evidenza del metodo delle modalità concrete di conteggio nella specifica situazione: «ne rimane impedita la ricostruzione dell'iter logico giuridico seguito per pervenire alla decisione"
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