Compensi reversibili a società Ue. Quale trattamento fiscale
Pubblicato il 23 maggio 2023
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L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla deducibilità dei compensi reversibili, caratteristici dei gruppi societari.
Nel caso sottoposto al Fisco, una società italiana eroga un compenso per l'attività di consigliere di amministrazione ad un dipendente di una consociata estera; l’amministratore ha assunto l’obbligo contrattuale di riversare l'emolumento a favore della società estera.
Si chiede se tale compenso reversibile sia deducibile per la società italiana.
Compensi reversibili: trattamento per il consigliere
La risposta n. 330 del 22 maggio 2023 fornita dall’Agenzia delle Entrate parte dal considerare che i compensi reversibili di cui alle lett. b) ed f) dell’art. 50, comma 1, DPR n. 917/1986, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente in quanto non vengono percepiti.
A riprova, viene ricordata la nota n. 8/166 del 17 maggio 1977 del Ministero delle Finanze, la quale ha riconosciuto che non concorrono alla determinazione del reddito
complessivo soggetto ad Irpef i compensi reversibili percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi tra i quali rientrano i consiglieri di amministrazione; ciò per il principio generale secondo cui non si configurano “quale reddito imponibile di un soggetto le somme di cui egli non ottenga in alcun modo la disponibilità''.
E, da quanto emerge dal caso trattato, il consigliere di amministrazione non ha alcuna disponibilità delle somme erogate per l'incarico direttivo svolto, essendo il compenso direttamente pagato alla consociata.
Compensi reversibili: trattamento per l’impresa
Dal punto di vista, invece, dell’impresa italiana, la risposta n. 330/2023 sottolinea come la somma erogata alla consociata Ue per l’attività di consigliere svolta dal dipendente di quest’ultima vada considerato deducibile, secondo il criterio generale di competenza.
Va, a questo punto, menzionato l’art. 7 della convenzione tra l’Italia ed il Paese della consociata per cui il pagamento per l’attività del consigliere deve essere correttamente inquadrato come reddito d’impresa.
Posto che la consociata UE non ha una stabile organizzazione nel territorio dello Stato e i compensi erogati dalla società italiana rientrano nei redditi d’impresa, i compensi vanno tassati in capo all’ente estero.
Considerato ciò, il costo è deducibile per la società italiana secondo il criterio generale di competenza; inoltre non vanno applicate ritenute a titolo d’imposta.
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