Compensazione delle spese solo motivata

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Ai sensi dell’articolo 92, secondo comma, del Codice di procedura civile, la compensazione parziale o per intero delle spese processuali, ove non sussista reciproca soccombenza, è legittima soltanto quando i giusti motivi a tal fine ravvisati siano dal giudice esplicitamente indicati.

Ribadendo tale principio, i giudici della Corte di cassazione, con la sentenza n. 939 depositata il 24 gennaio 2012, hanno accolto il ricorso avanzato dalla parte vittoriosa di un procedimento civile avverso la decisione di compensazione delle spese giudiziali. Secondo il ricorrente nella decisione impugnata mancava totalmente una motivazione giustificatrice dell’operata determinazione sulle spese.
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