Compensazione cartelle con crediti PA: novità dal 2022
Pubblicato il 24 novembre 2021
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Sarà una norma ordinaria, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, a rendere possibile sia per le imprese che per i professionisti compensare le somme vantate verso la PA per il pagamento dei debiti iscritti a ruolo. Ha ottenuto l’approvazione della Camera, il 18 novembre 2021, la proposta di legge riguardante la compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione (A.C. 2361-A); la facoltà comprende anche i crediti per prestazioni professionali. Il testo passa al Senato, che dovrà dare il suo benestare.
Dunque, divengono compensabili i debiti riportati nelle cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi dell’Agenzia delle Entrate, affidati per il recupero all’Agente della riscossione.
Compensazione crediti verso PA con debiti iscritti a ruolo: due canali in essere
Si ricorda che finora la materia viene regolata in due modi diversi:
- dall’art. 28-quater del DPR n. 602/73, che contiene regole generali per la compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, limitatamente ai crediti maturati per somministrazione, forniture e appalti, certificati mediante l’apposita piattaforma del MEF;
- da una disciplina speciale prevista dall’articolo 12, comma 7-bis, DL n. 145/2013del decreto-legge n. 145/2013.
Nel primo caso la compensazione è ammessa anche per debiti di importo superiore al credito vantato; sono compensabili solo i debiti iscritti a ruolo derivanti da cartelle o avvisi notificati entro il 30 settembre 2013.
Per quanto riguarda la disciplina speciale, la compensazione è ammessa anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali ed è sempre necessaria la certificazione mediante la piattaforma del MEF. In questo caso i debiti compensabili devono essere di importo inferiore o pari al credito vantato.
La disciplina è stata più volte prorogata e, a seguito del Decreto Sostegni, vale per i pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2021, per debiti che derivano da ruoli o carichi affidati entro il 31 ottobre 2020.
Novità dal 2022: unica norma per la compensazione
In tale panorama è intervenuta la proposta di legge suddetta che apporta modifiche all'articolo 12 del DL n. 145/2013, intendendo, dal 1° gennaio 2022, abrogare la disciplina della c.d. compensazione provvisoria, disposta dall'articolo 12, comma 7-bis del decreto-legge n. 145 del 2013.
Pertanto diventa strutturale la compensazione dei crediti verso la PA con i debiti esattoriali allargando il perimetro ai crediti derivanti da prestazioni professionali resi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
In aggiunta, vengono superati i vigenti limiti ai crediti compensabili disponendo che saranno ricomprese le somme contenute nei carichi affidati all’Agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.
A seguito delle modifiche, quindi, sarà vigente una sola norma per l’istituto della compensazione - l’art. 28-quater, DPR n. 602/73 – eliminando i precedenti limiti temporali e il riferimento agli importi dei debiti e dei crediti.
Sarà, invece, sempre necessario certificare il credito maturato che, si ricorda, non deve essere prescritto, ma certo, liquido ed esigibile.
La richiesta di certificazione va effettuata utilizzando la Piattaforma dei crediti commerciali presente sul sito del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In seguito, va presentata istanza di compensazione, sia totale che parziale, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Dopo le necessarie verifiche, se l’esito risulta positivo, l’AdER procede alla compensazione e rilascia apposita attestazione di pagamento.
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