Commissari società cooperative e fiduciarie: presentazione delle candidature

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Commissari società cooperative e fiduciarie: presentazione delle candidature

A partire dal 4 aprile 2025, i professionisti qualificati possono presentare la propria candidatura per assumere il ruolo di commissario presso le società cooperative e le società fiduciarie, incluse quelle di revisione.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rilasciato un decreto direttoriale il 2 aprile 2025, che approva l'avviso per l'iscrizione all'elenco dei professionisti qualificati.

Invio delle candidature

I professionisti interessati possono inviare la loro manifestazione di interesse per essere inclusi in tale elenco attraverso la piattaforma disponibile - https://commissariliquidatori.mise.gov.it - fornendo il proprio curriculum vitae e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari.

In caso di difficoltà durante la compilazione dei moduli online, è possibile contattare l'help desk all'indirizzo email: help.desk.commissari@mimit.gov.it.

Le richieste saranno evase entro trenta giorni dalla presentazione.

Requisiti per l'iscrizione

Secondo la direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, possono richiedere l'iscrizione all'Elenco i seguenti professionisti:

  • membri degli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, nonché iscritti al registro dei revisori legali stabilito dal decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39; i
  • specialisti in tematiche lavorative e di cooperazione, conformemente ai requisiti descritti nell'articolo 358, comma 1, lettera c) del decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14;
  • soggetti che hanno ricoperto ruoli di gestione, amministrazione o controllo in società per azioni, dimostrando significative competenze imprenditoriali e a condizione che non siano stati soggetti a procedure di liquidazione giudiziale.

Condizioni di ineleggibilità

L’iscrizione e la permanenza nell'elenco dei Commissari è inibita nei seguenti casi:

  • dimissioni o mancata accettazione di precedente incarico conferito dall’amministrazione, prodotte senza giustificato e oggettivo motivo;
  • annullamento di un incarico precedente, a meno che non sia stato revocato per cause non riconducibili direttamente e personalmente all'interessato;
  • situazione preesistente o successiva di interdizione, inabilitazione o soggezione a misure di protezione giudiziaria, inclusa l'amministrazione di sostegno o altre misure che limitano la capacità di agire dell'individuo;
  • imposizione di misure interdittive, anche temporanee, da parte dell'ordine professionale di appartenenza;
  • coinvolgimento in procedure concorsuali;
  • applicazione di misure preventive da parte dell'autorità giudiziaria, come stabilito dal decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, esclusi i casi di riabilitazione;
  • condanne penali per alcuni reati, anche se solo di primo grado.

Obblighi di comunicazione per gli Iscritti

I professionisti, una volta iscritti a seguito dell'istruttoria, devono notificare senza indugi, e in ogni caso entro cinque giorni, qualsiasi cambiamento o aggiornamento relativi al mantenimento dei requisiti di iscrizione.

La perdita di tali requisiti comporterà la sospensione dell'incarico conferito, per il periodo in cui persistono le condizioni di ineleggibilità.

Norme per la nomina dei Commissari liquidatori

Va ricordato che la Direttiva del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, datata 4 febbraio 2025, fissa i criteri e le procedure per la nomina di commissari liquidatori e comitati di sorveglianza per le società cooperative e le società fiduciarie e di revisione in liquidazione coatta amministrativa.

La direttiva prevede un procedimento specifico che include l'istituzione di un elenco di professionisti idonei, aggiornato mensilmente, da cui selezionare i candidati per gli incarichi di commissario liquidatore. I candidati devono soddisfare determinati requisiti di onorabilità e professionalità e non devono essere soggetti a cause di incompatibilità o conflitto di interessi.

Per le nomine, la Direzione Generale del Ministero effettua un'istruttoria preliminare e propone una designazione, tenendo conto dell'equilibrio di genere, della competenza professionale e della complessità delle procedure. Le nomine possono essere effettuate direttamente dal Ministro in casi di urgenza o complessità elevata.

Il comitato di sorveglianza, nominato dal Ministro, può essere composto da tre a cinque membri, scelti per la loro esperienza nel settore specifico dell'impresa in liquidazione, e la loro nomina è facoltativa nel caso delle società cooperative.

La direttiva sottolinea l'importanza della trasparenza e della non discriminazione nelle nomine, e stabilisce procedure dettagliate per la comunicazione della designazione e la conferma da parte dei nominati.

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